Corte costituzionale

Sentenza n. 323/2000

Corte cost., sent. 21 luglio 2000, n. 323

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
323/2000
Data di deposito
21 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:323

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25594

L'art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo del codice di procedura penale - nel testo innovato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 332 del 1995 - ai sensi del quale puo' disporsi una misura cautelare motivata dal pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, solo se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, e' norma specifica di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari, introdotta 'ex novo', a distanza di tempo, dal momento in cui furono delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul processo minorile ed e' percio' da ritenersi applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, anche agli indagati minori, in conformita' al criterio del 'favor minoris', che domina anche la materia penale nonche' alle direttive internazionali sul diritto penale minorile, ispirate al principio che ammette solo come 'ultima ratio' il ricorso alla custodia in carcere per tali imputati. Non e' pertanto fondata, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione. - cfr. le sentenze n. 46/1978, 125/1992 e 109/1997. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera c) ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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