Corte costituzionale
Sentenza n. 323/2000
Corte cost., sent. 21 luglio 2000, n. 323
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 323/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:323
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 12 del 14 gennaio 1991
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 agosto 1988
- art. 274, comma 1, lett.c u.p, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 25594
L'art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo del codice di procedura penale - nel testo innovato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 332 del 1995 - ai sensi del quale puo' disporsi una misura cautelare motivata dal pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, solo se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, e' norma specifica di maggior favore per i possibili destinatari delle misure cautelari, introdotta 'ex novo', a distanza di tempo, dal momento in cui furono delineate le due parallele discipline del codice e del decreto sul processo minorile ed e' percio' da ritenersi applicabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, anche agli indagati minori, in conformita' al criterio del 'favor minoris', che domina anche la materia penale nonche' alle direttive internazionali sul diritto penale minorile, ispirate al principio che ammette solo come 'ultima ratio' il ricorso alla custodia in carcere per tali imputati. Non e' pertanto fondata, la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 274, comma 1, lettera c, ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione. - cfr. le sentenze n. 46/1978, 125/1992 e 109/1997. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera c) ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 27 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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