Corte costituzionale
Sentenza n. 322/2000
Corte cost., sent. 21 luglio 2000, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 322/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 105, comma 2, lett.l IIp, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Parametri
- art. 5, legge n. 84 del 28 gennaio 1994
- art. 117, Costituzione
- art. 3, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 136, Costituzione
- art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 4, legge n. 59 del 15 marzo 1997
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 25593
E' inammissibile la questione di legittimita' proposta con ricorso diretto della Regione Liguria nei confronti dell'art. 5, comma 2, lettera l), secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in quanto difetta l'interesse a ricorrere della stessa Regione, la quale, allo stato, non puo' subire alcun pregiudizio dalla vigenza della disposizione impugnata, ove la si interpreti, correttamente, nel senso, diverso, non coincidente con quello fatto proprio dalla ricorrente. Difatti tale disposizione, al fine di limitare la portata del previsto conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni in materia di trasporti, esclude le aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, atto, quest'ultimo, gia' oggetto di giudizio per conflitto di attribuzione e parzialmente annullato, <<limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della ricorrente Regione Liguria>> (sentenza n. 242/1997). Orbene il richiamo all'atto governativo in questione, da parte della disposizione legislativa ora impugnata - contrariamente all'assunto della ricorrente - non puo' intendersi nel senso di ripristinare l'efficacia della parte del decreto medesimo annullata ne' nel senso di conferire efficacia legislativa, ai fini della esclusione del conferimento di funzioni, alla individuazione delle aree comprese nel territorio della Regione Liguria contenuta nella parte annullata del citato decreto del Presidente del Consiglio; il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire 'per relationem' la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera l) secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa Costituzione, all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni, dalla Regione Liguria col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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