Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2000

Corte cost., sent. 17 luglio 2000, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/2000
Data di deposito
17 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:294

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25523

La disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di incompatiblita' rispetto all'ufficio di testimone e di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato, dalla persona imputata in un procedimento connesso ovvero dall'imputato di reato probatoriamente collegato, nell'ipotesi di pluralita' di procedimenti penali, deve essere interpretata con criteri di particolare rigore escludendo qualsiasi ampliamento su base analogica, in quanto essa costituisce un'eccezione alle regole generali dettate dallo stesso codice in materia di assunzione dell'ufficio di testimone. Nell'ambito di questa disciplina eccezionale la assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato probatoriamente collegato a quello per il quale si procede - cui e' stato esteso il regime previsto per le altre due ipotesi dianzi descritte - in tanto puo' ritenersi razionalmente giustificata in quanto il contrasto di interessi che e' al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e dunque in atto - sussistente. Eventualita' questa che non ricorre nelle ipotesi in cui tale contrasto sia stato dissolto, proprio sul piano della interferenza probatoria, per essere stata la posizione del dichiarante gia' definita con un provvedimento di archiviazione. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4, cod. proc. pen., censurati - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui estendono la speciale disciplina in materia di testimonianza ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice sia il reato di calunnia susseguente a denuncia di un soggetto in precedenza a sua volta denunciato in un procedimento conclusosi con l'archiviazione. - sent. nn. 108 e 109/1992 in ordine alla speciale disciplina di cui si occupa la massima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, lettera b) 210, comma 6, e 192, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flik

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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