Corte costituzionale
Sentenza n. 294/2000
Corte cost., sent. 17 luglio 2000, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 294/2000
- Data di deposito
- 17 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:294
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25523
La disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di incompatiblita' rispetto all'ufficio di testimone e di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato, dalla persona imputata in un procedimento connesso ovvero dall'imputato di reato probatoriamente collegato, nell'ipotesi di pluralita' di procedimenti penali, deve essere interpretata con criteri di particolare rigore escludendo qualsiasi ampliamento su base analogica, in quanto essa costituisce un'eccezione alle regole generali dettate dallo stesso codice in materia di assunzione dell'ufficio di testimone. Nell'ambito di questa disciplina eccezionale la assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato probatoriamente collegato a quello per il quale si procede - cui e' stato esteso il regime previsto per le altre due ipotesi dianzi descritte - in tanto puo' ritenersi razionalmente giustificata in quanto il contrasto di interessi che e' al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e dunque in atto - sussistente. Eventualita' questa che non ricorre nelle ipotesi in cui tale contrasto sia stato dissolto, proprio sul piano della interferenza probatoria, per essere stata la posizione del dichiarante gia' definita con un provvedimento di archiviazione. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4, cod. proc. pen., censurati - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui estendono la speciale disciplina in materia di testimonianza ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice sia il reato di calunnia susseguente a denuncia di un soggetto in precedenza a sua volta denunciato in un procedimento conclusosi con l'archiviazione. - sent. nn. 108 e 109/1992 in ordine alla speciale disciplina di cui si occupa la massima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, lettera b) 210, comma 6, e 192, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flik
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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