Corte costituzionale

Sentenza n. 283/2000

Corte cost., sent. 14 luglio 2000, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/2000
Data di deposito
14 luglio 2000
Data di decisione
6 luglio 2000
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:283

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25513

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialita' - neutralita' del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione e' imposto dai parametri costituzionali (spec. artt. 3 e 24 della Costituzione, invocati dagli attuali rimettenti) cui la giurisprudenza di questa Corte si e' richiamata nell'affermare l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Precedenti: - sent. n. 371/1996, nn. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 241/1999, 113/2000 e ord. n. 178/1999 nelle quali sono state ricostruite le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilita' e dell'astensione - ricusazione ed e'stata individuata la funzione da essi svolta per assicurare un'esaustiva tutela del principio del giusto processo. - sent. nn. 432/1995, 155 e 131/1996, 311 e 346/1997, 290/1998, 241/1999, 113/2000 ove e' stato affermata l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice. - sent. nn. 131 e 155/1996, n. 364/1997 e ord. nn. 206 e 203/1998; 29, 135, 152, 153 e 444/1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione delle attivita' del giudice che ne pregiudicano l'imparzialita', non e' sufficiente che il giudice stesso abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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