Corte costituzionale
Sentenza n. 283/2000
Corte cost., sent. 14 luglio 2000, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/2000
- Data di deposito
- 14 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:283
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 1, comma 1, legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999
- art. 111, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 25513
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto. Sussistono, infatti, i presupposti che questa Corte ha indicato in sue precedenti decisioni per un eventuale intervento volto ad estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialita' - neutralita' del giudice. In particolare, l'accoglimento della questione e' imposto dai parametri costituzionali (spec. artt. 3 e 24 della Costituzione, invocati dagli attuali rimettenti) cui la giurisprudenza di questa Corte si e' richiamata nell'affermare l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice (principio che ha trovato esplicita menzione nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Precedenti: - sent. n. 371/1996, nn. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 241/1999, 113/2000 e ord. n. 178/1999 nelle quali sono state ricostruite le sfere di applicazione degli istituti della incompatibilita' e dell'astensione - ricusazione ed e'stata individuata la funzione da essi svolta per assicurare un'esaustiva tutela del principio del giusto processo. - sent. nn. 432/1995, 155 e 131/1996, 311 e 346/1997, 290/1998, 241/1999, 113/2000 ove e' stato affermata l'operativita' del principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialita' del giudice. - sent. nn. 131 e 155/1996, n. 364/1997 e ord. nn. 206 e 203/1998; 29, 135, 152, 153 e 444/1999 ove e' stato affermato il principio secondo cui, ai fini dell'individuazione delle attivita' del giudice che ne pregiudicano l'imparzialita', non e' sufficiente che il giudice stesso abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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