Corte costituzionale
Sentenza n. 262/2000
Corte cost., sent. 11 luglio 2000, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 262/2000
- Data di deposito
- 11 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:262
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, comma 1, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 25487
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 'bis', comma 1, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) in quanto, in linea generale, il sindacato sulla legittimita' costituzionale di una disposizione normativa non puo' essere escluso per il semplice fatto che una sua eventuale caducazione totale o parziale esiga un ulteriore intervento legislativo e, in particolare per quel che riguarda la determinazione del giusto indennizzo per le espropriazioni di aree edificabili, esistono una serie di principi dei quali l'interprete e il giudice potrebbero sempre avvalersi anche in mancanza di un intervento legislativo. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilita' della questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato sulla base di argomenti contrari. L.T.
Massima n. 25488
L'art. 5 'bis' del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - sia pure in via temporanea fino alla emanazione di una (sempre auspicata) organica disciplina per tutte le espropriazioni per opere ed interventi pubblici o di pubblica utilita' - detta una disciplina generale per la determinazione della indennita' di espropriazione per le aree edificabili lasciando all'espropriato la facolta' di scelta tra il sistema di determinazione in via autoritativa accompagnato da adeguati strumenti di tutela giurisdizionale (in base al quale, in via normale, la suddetta indennita' e' pari al 60% della media - c.d. semisomma - del valore venale e del valore di redditivita' del bene, quest'ultimo corrispondente al decuplo del reddito - coacervo per dieci anni - considerato ai fini tributari) e la cessione volontaria del bene (che consente di ottenere una somma pari al 100% della media sopraspecificata e che e' stata prevista al fine di ridurre il contenzioso). Tale disciplina non comporta alcuna lesione di principi di razionalita'-equita'e di tutela dei diritti e delle facolta' di agire avanti alle autorita' competenti da parte del soggetto espropriato. Va, pertanto, dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 5 'bis', comma 1, censurato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui stabilisce la riduzione del 40% dell'importo dovuto a titolo di indennita' di espropriazione di aree edificabili prevedendo la medesima disciplina sia per coloro che non abbiano accettato di stipulare la cessione volontaria pur in presenza di una offerta legittimamente computata, sia per coloro che non siano stati posti in condizione di stipulare tale cessione per un comportamento illegittimo della controparte, menomando, cosi', in modo eccessivo il diritto di difesa di tali ultimi soggetti sottoposti a rischi ingiustificati per la proposizione delle azioni giudiziarie volte e tutelare il proprio diritto alla conclusione di una cessione volontaria alle condizioni di legge. Precedenti: - sent. n. 5/1960, 15/1976 e 216/1990 nelle quali e' stata esclusa la violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, 47 e 53 della Costituzione da parte della originaria disciplina dettata dall'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 in materia di indennita' di esproprio per le aree edificabili. - sent. nn. 283 e 442/1993, n. 369/1996, n. 148/1999 e ord. n. 414/1993 nelle quali e' stata esclusa la violazione dei suindicati parametri costituzionali con riferimento all'attuale sistema di determinazione della suddetta indennita'. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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