Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2000

Corte cost., sent. 31 maggio 2000, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2000
Data di deposito
31 maggio 2000
Data di decisione
25 maggio 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Umbria n. 18 del 19 luglio 1996
  • art. 20, comma 2, bis, legge della Regione Umbria n. 14 del 17 maggio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 25354

La previsione, nella legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (art. 20, comma 2-bis), di un indennizzo, a carico dei titolari di concessioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, da corrispondere ai proprietari dei terreni coattivamente inclusi nelle aziende stesse, e, in particolare, il criterio fissato in ordine all'entita' dell'indennizzo - pari cioe' a quattro volte il reddito dominicale -, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' desumibili dall'art. 3 della Costituzione. L'indennizzo in questione si pone, infatti, quale prestazione sinallagmatica al sacrificio imposto al proprietario o al conduttore del fondo, tenendo conto dei vantaggi che ricavano i soggetti interessati alla costituzione dell'azienda faunistico-venatoria dalla prevista inclusione coattiva dei fondi e considerando che, quest'ultima - come si evince dalla sua 'ratio' - agevola la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, in nome del superiore interesse pubblico alla tutela ambientale e faunistica - finalita', questa, perseguita anche dalla legislazione statale (e, in ispecie, dalla legge quadro sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n. 157). Ne' la norma denunciata puo' essere ritenuta in contrasto con gli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, in quanto la funzione sociale della proprieta' puo' giustificare per l'interesse pubblico anche ragionevoli limiti ablatori di certe utilita' economiche, purche' non assumano carattere espropriativo (nel qual caso, peraltro, la questione di legittimita' si porrebbe in relazione al terzo comma dell'art. 42 Cost., non richiamato nell'ordinanza di rimessione). Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' dell'art. 20, comma 2-bis, della legge della Regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, prinmo comma. - sulla funzione sociale della proprieta', sentenza n. 391/1989.

Massima n. 25366

La riserva di legge stabilita dall'art. 42 della Costituzione, al fine di conformare il contenuto dei diritti di proprieta' alla "funzione sociale" ad essi assegnata, puo' trovare attuazione anche in leggi regionali, nell'ambito delle materie indicate dall'art. 117. - v. anche sentenza n. 391/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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