Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2000
Corte cost., sent. 31 maggio 2000, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2000
- Data di deposito
- 31 maggio 2000
- Data di decisione
- 25 maggio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 11, legge n. 40 del 6 marzo 1998
- art. 11, comma 9, legge n. 40 del 6 marzo 1998
- art. 11, comma 8, legge n. 40 del 6 marzo 1998
- art. 13, comma 10, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 9, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 7-quinquies, comma 5, decreto-legge (non convertito) n. 269 del 17 maggio 1996
- art. 7, comma 3, decreto-legge (non convertito) n. 269 del 17 maggio 1996
- decreto-legge (non convertito) n. 269 del 17 maggio 1996
- art. 1, legge n. 617 del 9 dicembre 1996
- legge n. 722 del 23 luglio 1954
- legge n. 95 del 14 febbraio 1970
- legge n. 617 del 9 dicembre 1996
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- convenzione di Ginevra (esec. l. 23/7/1954 n. 722) del 28 luglio 1951
- protocollo di New York (esec. l. 14/2/1970 n. 95) del 31 gennaio 1967
- art. 113, Costituzione
- art. 10, Costituzione
Massime
Massima n. 25341
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' - in relazione al mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione della questione riguardante l'art. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (recepito nell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - valuti, per un verso, se lo 'ius superveniens' derivante dal nuovo art. 13-bis introdotto dal d.lgs. 13 aprile 1999 n. 113 possa applicarsi al giudizio in corso e, per altro verso, se esso costituisca effettivamente 'ius superveniens' o non piuttosto esplicazione di un principio, quello del contraddittorio, gia' in precedenza immanente nel nostro ordinamento processuale. (La questione era stata posta in riferimento all'art. 24 Cost., con riguardo alla mancata previsione, nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti della pubblica amministrazione che emette il provvedimento).
Massima n. 25342
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora, art. 13, commi 8 e 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilita' dell'art. 50 cod.proc.civ. al procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e non impedisce, quindi, la decadenza in caso di reclamo dinanzi al giudice incompetente. Difatti, poiche' il rimettente si dichiara incompetente a decidere il caso sottoposto al suo vaglio, la questione dallo stesso giudice sollevata si rivela prematura: quand'anche la norma censurata fosse dichiarata illegittima, il rimettente non potrebbe comunque assumere un provvedimento diverso dalla pronuncia di incompetenza.
Massima n. 25343
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (trasfusa nell'art. 13, commi 8 e 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) con riguardo alla brevita' dei termini previsti, rispettivamente, per l'impugnativa del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e per la definizione del procedimento; per un verso, infatti, l'asserita brevita' non ha impedito il rispetto del termine e, dunque, l'esercizio del diritto e, per altro verso, manca nell'ordinanza del giudice 'a quo' la indicazione delle attivita' istruttorie il cui espletamento sarebbe stato precluso dalla necessita' di decidere nel termine previsto (di dieci giorni dal reclamo).
Massima n. 25344
La norma espressa dall'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora trasfuso nell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) non prevede strumenti di sospensione cautelare del decreto prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, che sia stato oggetto di reclamo dinanzi al pretore, in quanto la particolare speditezza del procedimento disciplinato dalle norme rende superflua la tutela cautelare anticipatoria; sempreche' il procedimento segua il suo 'iter' normale e si concluda, quindi, nel breve termine prescritto (di dieci giorni) con un provvedimento definitivo; rimanendo, al contrario, non superflua, ma anzi necessaria, la tutela cautelare allorche' detto termine non possa essere rispettato (ad esempio, nelle ipotesi di legittimo impedimento del giudice, o di sua astensione o ricusazione, o per interruzione necessitata del procedimento) e non essendo, percio', inibito, in casi particolari ed eccezionali, al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento piu' idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio di espulsione. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 9 marzo 1998, n. 40 (ora trasfuso nell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e 13, commi 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non consentono di sospendere, in via cautelare, l'efficacia del provvedimento impugnato; questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. v. sentenza n. 427/1999, qui richiamata.
Massima n. 25345
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora trasfuso nell'art. 13, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), censurato nella parte in cui non individua il giudice competente nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, qualora il reclamante sia senza fissa dimora; difatti, dichiarando preliminarmente la propria incompetenza, il rimettente ha reso con cio' irrilevante nel giudizio 'a quo' la pronuncia additiva sollecitata.
Massima n. 25346
Pur essendo stati erroneamente indicati, nell'ordinanza dell'autorita' rimettente (Tribunale amministrativo regionale per la Toscana), gli estremi della norma oggetto di censura, la motivazione del provvedimento consente, senza alcun dubbio, l'esatta individuazione della disposizione verso la quale sono dirette le specifiche censure di incostituzionalita'.
Massima n. 25347
Ancorche' la questione di legittimita' costituzionale (sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana), avente ad oggetto il termine per l'impugnativa del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, riguardi un decreto-legge non convertito (d.l. n. 269 del 1996), sussiste comunque la rilevanza nonostante la mancata conversione del decreto, in quanto un'eventuale pronuncia di illegittimita' inciderebbe sul contenuto della decisione demanadata al rimettente.
Massima n. 25348
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 e dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in quanto il parametro costituzionale di riferimento e' evocato nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione e non risulta alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione con riferimento allo stesso parametro.
Massima n. 25349
La disciplina del termine per l'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio statale - espressa dal combinato disposto degli artt. 7, comma 3 del decreto-legge n. 269 del 1996 e 1 della legge n. 617 del 1996 - non contrasta con l'art. 10 Cost. ne' con le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ne' con quelle imposte da trattati; tanto meno essa derogava dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo 'status' di rifugiato (resa esecutiva con la legge n. 722 del 1954) e dal Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967 (reso esecutivo con la legge n. 95 del 1970); non confligge inoltre con l'art. 113 Cost., poiche' - lungi dall'escludere la tutela giurisdizionale - essa l'assicurava, prevedendo la facolta' di impugnare il provvedimento di espulsione, e non essendo il cittadino italiano raggiungibile da un provvedimento di espulsione, non ha pregio il rilievo secondo cui l'art. 113 "non consente di distinguere tra cittadini italiani e stranieri", si' che l'ordinario termine per l'impugnazione degli atti amministrativi non puo' costituire un valido 'tertium comparationis'. Ne' in relazione al diritto di difesa degli interessati puo' essere ritenuto irragionevolmente breve il termine previsto, in quanto la congruita' o ragionevolezza del termine va valutata nel caso specifico tenendo conto dell'esigenza di una sollecita definizione del procedimento di impugnazione, nell'interesse generale di un razionale ed efficiente controllo dell'immigrazione da Paesi extracomunitari; e considerata anche la caratteristica del procedimento di impugnazione, non richiedente indagini particolari, accertamenti complessi, istruzioni copiose o escussioni testimoniali, ma soltanto l'individuazione della corrispondenza del provvedimento espulsivo allo schema astratto prefigurato dalla legge. Pertanto, non e' fondata, in riferimento agli artt. 10, 113 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, comma 3, del d.l. 17 maggio 1996, n. 269 e 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617. - Sulla congruita' dei termini in relazione al principio sancito dall'art. 24 Cost., sentenze nn. 138/1975, 10/1970, 93/1962. - Sulla discrezionalita' del legislatore nella fissazione dei termini processuali, sentenze nn. 134/1985 e 121/1984. - Sulla razionalita' dei termini in relazione alle speciali caratteristiche del singolo procedimento, sentenza n. 126/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevate, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dai Pretori di Padova e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe;, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), nella parte in cui introduceva l'art. 7-quinquies nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), e 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617 (Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe;, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non consentono di sospendere in via cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato, sollevate, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dai Pretori di Padova e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe;, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei citati articoli 7, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 1996, e 1 della legge n. 617 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 10, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe;, ordina la restituzione degli atti al pretore di Ancona, sezione di Senigallia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il presidente e redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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