Corte costituzionale

Sentenza n. 126/2000

Corte cost., sent. 27 aprile 2000, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/2000
Data di deposito
27 aprile 2000
Data di decisione
13 aprile 2000
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 4, decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 25269

In materia di delega legislativa, quanto piu' i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto piu' ridotti risultano, i margini di discrezionalita' lasciati al legislatore delegato e viceversa e, in particolare, per valutare di volta in volta se il legislatore abbia ecceduto i piu' o meno ampi margini di scelta, occorre soprattutto individuare la 'ratio' della delega, cioe' le ragioni e le finalita' che nel complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante e verificare poi se la norma delegata sia ad essa rispondente. - Cfr. le sentenze 355/1993 e 237/1993, n. 4/1992 e l'ordinanza n. 21/1988.

Massima n. 25270

Nella legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, l'uso di espressioni di vasto ambito da parte dell'art. 3, comma 1, circa i decreti legislativi da emanare e la 'ratio' ispiratrice della delega stessa, che, come emerge con evidenza dai lavori perlamentari, e' quella di "realizzare una parita' di trattamento a parita' di funzioni" tra tutti gli appartenenti alle forze di polizia, non possono non giustificare un intervento del legislatore delegato notevolmente discrezionale, come si e' appunto realizzato con l'impugnato decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 198. Tale normativa, venendo ad incidere sulla retribuzione dei pari grado in servizio, ha dettato una disciplina circoscritta a quel personale posto in ausiliaria a far data dell'entrata in vigore del decreto medesimo (1 settembre 1995) e non al personale per il quale quel raccordo con la posizione del pari grado in servizio gia' si trovava cristallizzato all'atto del collocamento in ausiliaria e cio' anche perche' le innovazioni introdotte dalla legge delegata dovevano pur avere una data di inizio della loro efficacia. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione al predetto art. 3 della legge n. 216 del 1992, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, dello stesso decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria. - V. anche la sentenza n. 183/1997, in tema di differenziazione dell'eta' di cessazione dal servizio dei militari, rispetto agli altri funzionari pubblici.

Massima n. 25271

Secondo la giurisprudenza della Corte, la scelta in concreto dei meccanismi di perequazione, e' riservata al legisaltore ordinario, chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze, nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilita' finanziarie, ma questa complessiva valutazione va operata non nel senso di un doveroso allineamento, sebbene nel senso che il verificarsi di un macroscopico ed irragionevole scostamento sia indice sintomatico della non idoneita' del meccanismo, nel caso prescelto, a preservare la sufficienza dei trattamenti volti ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia, mezzi adeguati alle esigenze di vita, per una esistenza libera e dignitosa. Non e' pertanto fondata, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46, della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria, denunziato sotto il profilo che determinerebbe una ingiustificata decurtazione dell'indennita' stessa ed altererebbe, per detto personale, il raccordo fra la misura dell'indennita' ausiliaria ed il trattamento di ottimita' dei pari grado in servizio. - V. le sentenze n. 62/1999 e n. 226/1993.

Massima n. 25340

Come piu' volte ribadito dalla Corte, non puo' di per se' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo puo' costituire un elemento diversificatore. Non e' pertanto fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennita' di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione ausiliaria, in quanto non e' ravvisabile una ingiustificata disparita' di trattamento, nell'ambito del personale collocato in ausiliaria prima del 1 settembre 1995, tra coloro che sono rimasti in tale posizione e coloro che sono richiamati in servizio, essendo evidenti le notevoli differenze fra le posizioni stesse. - V. le sentenze n. 177/1999, 311/1995 e n. 409/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 36, 97 e 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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