Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2000

Corte cost., sent. 17 gennaio 2000, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2000
Data di deposito
17 gennaio 2000
Data di decisione
11 gennaio 2000
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:12

Norme oggetto del giudizio

  • nota del Ministero per le politiche agricole del 4 settembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 25106

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero per le politiche agricole del 4 settembre 1997, avente ad oggetto <<Interpretazione della legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 173 - Quote latte>>, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 41 Cost., anche in riferimento alla legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) e alla legge 28 marzo 1997, n. 81 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura), nonche' per contrasto con i principi costituzionali di affidamento, di leale collaborazione e di efficacia della legge nel tempo. Infatti - premesso che sul ricorso per conflitto di attribuzione in esame la Corte e' stata chiamata a decidere se spetti allo Stato, e per esso al Ministero delle politiche agricole, interpretare la disciplina legislativa in materia di cessione di quote latte, quale risulta dall'art. 1, comma 54, del d.l. n. 11 del 1997 citato, come convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, nel senso che siano esentati dalla riduzione della quota in caso di vendita solo i contratti stipulati in data successiva all'entrata in vigore di tale legge, e non anche quelli conclusi precedentemente -, il contrasto sul punto tra Ministero e Regione e' stato risolto in via interpretativa (in senso conforme alla prospettazione della Regione ricorrente) dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, di conversione, con modificazioni, del d.l. 1^ dicembre 1997, n. 411, che, all'art. 2, comma 3, lett. c), formulando nuovamente la disposizione abrogatrice contenuta nell'art. 1, comma 54, del d.l. n. 11 del 1997, convertito dalla legge n. 81 del 1997, ha reso chiaro che <<i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validita' per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale>>. Mentre l'ulteriore questione in relazione alla quale, secondo detta Regione, permarrebbe una situazione di incertezza (se, cioe', per i periodi 1997-1998 e successivi, i contratti di trasferimento sono indenni da taglio in riferimento sia alla quota A che alla quota B) non e' affrontata nella nota ministeriale censurata e non e' compresa nel 'thema decidendum' fissato dal ricorso introduttivo. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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