Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/2000
Corte cost., ord. 28 marzo 2000, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/2000
- Data di deposito
- 28 marzo 2000
- Data di decisione
- 22 marzo 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 8 marzo 1984
- art. 47, legge della Regione Emilia Romagna n. 12 del 23 aprile 1979
- art. 29, legge della Regione Emilia Romagna n. 27 del 12 dicembre 1985
- art. 32, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 20 luglio 1973
- art. 13, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 8 marzo 1984
Parametri
Massime
Massima n. 25698
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, rispettivamente, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Emilia Romagna 8 marzo 1984, n. 11, - nella parte in cui limitano ai soli dipendenti assunti nei ruoli regionali fino al 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera anzianita' di servizio pregressa posseduta e la conservazione agli stessi del trattamento economico gia' acquisito, escludendo dal loro ambito il personale assunto per pubblico concorso nel periodo intercorso tra le date sopra indicate - nonche', per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione ai principi fondamentali delle leggi statali in materia, nei confronti dell'art. 32 della legge della Regione Emilia Romagna 20 luglio 1973, n. 26 - nella parte in cui riconosce, ai fini del trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (o da precedente incarico prestato alle dipendenze della medisima Regione Emilia Romagna) un'anzianita' pari soltanto al 50 per cento di quella risultante dal servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale nella quale sono stati immessi - e infine, ancora per violazione dell'art. 117 Cost., con riferimento ai dipendenti provenienti da precedente incarico, ex art. 61 dello statuto regionale, prestato alla dipendenze della stessa medesima Regione, nei confronti dell'art. 47 della legge della Regione Emilia Romagna 23 aprile 1979, n. 12, che estende l'applicabilita' del su indicato art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo. La mancata valutazione nelle ordinanze di rimessione - entrambe emesse il 21 dicembre 1995 - in merito all'influenza che potrebbero avere sulla definizione dei giudizi principali le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, e dell'art. 53 delle legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di scrutinio, comporta infatti inosservanza dell'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente, della rilevanza delle questioni; inosservanza a cui non potrebbe certo ovviarsi attraverso un riscontro interpretativo da parte della Corte. A sua volta, poi, la insufficiente descrizione, nelle stesse ordinanze, della specifica natura giuridica delle attivita' effettivamente svolte dai singoli ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a seguito di pubblico concorso, oltre a rendere ancora piu' incongrua la motivazione sulla rilevanza, non consente neppure di operare il richiesto scrutinio di costituzionalita' della denunciata normativa, specie per cio' che riguarda la dedotta violazione del principio di eguaglianza. - Cfr. O. nn. 289/1999 e 367/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni), dell'art. 29 della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali), dell'art. 32 della legge regionale Emilia- Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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