Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/2000
Corte cost., ord. 24 marzo 2000, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/2000
- Data di deposito
- 24 marzo 2000
- Data di decisione
- 20 marzo 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:83
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25696
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 24 e 113 Cost. - dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nonche' del combinato diposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195 del medesimo decreto legislativo, poiche' le censure dedotte sono state piu' volte rimesse alla Corte e decise da ultimo con l'ordinanza n. 306 del 1998 - ed in precedenza, con le ordinanze n. 324 del 1997, n. 268 del 1996, con la sentenza n. 366 del 1994 e le ordinanze n. 67 e n. 350 del 1994 -, in cui si e' rilevato che la misura della sanzione puo' essere modulata dal legislatore in modo da perseguire finalita' deflattive del contenzioso amministrativo; e che, comunque, e' sempre esperibile il ricorso giurisdizionale, nel quale il giudice, anche quando respinge l'opposizione, non e' vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che puo' essere fissata nella misura corrispondente a quella <<ridotta>> di cui all'art. 202 del codice della strada. - Cfr. altresi', S. n. 437/1995 e O. n. 315/1995, nelle quali la Corte ha ribadito che il previo esperimento del ricorso amministrativo e' facoltativo, in quanto l'interessato puo' rivolgersi al giudice indipendentemente dallo stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe:
a) dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 97 e 24 della Costituzione;
b) del combinato disposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 113 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Testo integrale
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