Corte costituzionale
Ordinanza n. 78/2000
Corte cost., ord. 22 marzo 2000, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 78/2000
- Data di deposito
- 22 marzo 2000
- Data di decisione
- 8 marzo 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:78
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25205
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., nei confronti dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen. - in quanto, in caso di opposizione, da parte della persona che si assume offesa dal reato, alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, obbligando il giudice a fissare, per la discussione, l'udienza in camera di consiglio, previo avviso anche al pubblico ministero e all'indagato ed eventuale nomina di un difensore di ufficio, senza la possibilita' di operare un severo vaglio preventivo, legittimerebbe ingiustificatamente l'opponente a far subire all'indagato una procedura comunque onerosa - e dell'art. 31 delle disp. att. cod. proc. pen., che, a sua volta, nel sancire, in generale, il diritto del difensore di ufficio alla retribuzione, addosserebbe al cittadino interessato l'onere di provvedere al relativo pagamento indipendentemente dall'accertamento di un suo comportamento doloso o colposo. Le su esposte censure, infatti, si pongono in rapporto di reciproca subordinazione logica giacche' l'accoglimento di una di esse priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra, e cio' senza che dall'ordinanza di rimessione sia dato desumere quale sia quella a cui il rimettente attribuisca prevalenza, ne' quindi individuare, tra le sentenze additive simultaneamente invocate, quella che si vuole pronunciata. Cosicche' la questione, risultando prospettata in forma ancipite, non puo' essere decisa nel merito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, comma 3, del codice di procedura penale e 31 delle disposizioni di attuazione del predetto codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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