Corte costituzionale

Ordinanza n. 78/2000

Corte cost., ord. 22 marzo 2000, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
78/2000
Data di deposito
22 marzo 2000
Data di decisione
8 marzo 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:78

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25205

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., nei confronti dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen. - in quanto, in caso di opposizione, da parte della persona che si assume offesa dal reato, alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, obbligando il giudice a fissare, per la discussione, l'udienza in camera di consiglio, previo avviso anche al pubblico ministero e all'indagato ed eventuale nomina di un difensore di ufficio, senza la possibilita' di operare un severo vaglio preventivo, legittimerebbe ingiustificatamente l'opponente a far subire all'indagato una procedura comunque onerosa - e dell'art. 31 delle disp. att. cod. proc. pen., che, a sua volta, nel sancire, in generale, il diritto del difensore di ufficio alla retribuzione, addosserebbe al cittadino interessato l'onere di provvedere al relativo pagamento indipendentemente dall'accertamento di un suo comportamento doloso o colposo. Le su esposte censure, infatti, si pongono in rapporto di reciproca subordinazione logica giacche' l'accoglimento di una di esse priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra, e cio' senza che dall'ordinanza di rimessione sia dato desumere quale sia quella a cui il rimettente attribuisca prevalenza, ne' quindi individuare, tra le sentenze additive simultaneamente invocate, quella che si vuole pronunciata. Cosicche' la questione, risultando prospettata in forma ancipite, non puo' essere decisa nel merito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, comma 3, del codice di procedura penale e 31 delle disposizioni di attuazione del predetto codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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