Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/2000
Corte cost., ord. 2 marzo 2000, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/2000
- Data di deposito
- 2 marzo 2000
- Data di decisione
- 21 febbraio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:66
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25184
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 432 cod. proc. civ. (secondo cui, nel rito del lavoro, quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice ordinario la liquida con valutazione equitativa), sollevata sul presupposto della inapplicabilita' di detta norma nel processo amministrativo, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 113 Cost., in quanto - premesso che si deve reputare manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice 'a quo' non debba applicare, perche' concernente una domanda che dal testo della stessa ordinanza di rimessione non risulti proposta essendo indubbio che anche il processo amministrativo e' caratterizzato dal principio della domanda - le ordinanze di rimessione non contengono alcuna enunciazione dell'esistenza di una situazione che, in relazione alla 'causa petendi' ed al 'petitum' dei ricorsi, sia stata ritenuta dal T.a.r. fondata, ex art. 2041 cod. civ., su quell'arricchimento senza causa della P.A., del quale sarebbe arduo - secondo il giudice 'a quo' - determinare l'ammontare e che non sarebbe quindi liquidabile se non in via equitativa. - Cfr. O. n. 252/1994
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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