Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/2000

Corte cost., ord. 2 marzo 2000, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
66/2000
Data di deposito
2 marzo 2000
Data di decisione
21 febbraio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:66

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25184

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 432 cod. proc. civ. (secondo cui, nel rito del lavoro, quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice ordinario la liquida con valutazione equitativa), sollevata sul presupposto della inapplicabilita' di detta norma nel processo amministrativo, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 113 Cost., in quanto - premesso che si deve reputare manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice 'a quo' non debba applicare, perche' concernente una domanda che dal testo della stessa ordinanza di rimessione non risulti proposta essendo indubbio che anche il processo amministrativo e' caratterizzato dal principio della domanda - le ordinanze di rimessione non contengono alcuna enunciazione dell'esistenza di una situazione che, in relazione alla 'causa petendi' ed al 'petitum' dei ricorsi, sia stata ritenuta dal T.a.r. fondata, ex art. 2041 cod. civ., su quell'arricchimento senza causa della P.A., del quale sarebbe arduo - secondo il giudice 'a quo' - determinare l'ammontare e che non sarebbe quindi liquidabile se non in via equitativa. - Cfr. O. n. 252/1994

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 432 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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