Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/2000

Corte cost., ord. 24 ottobre 2000, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
435/2000
Data di deposito
24 ottobre 2000
Data di decisione
12 ottobre 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:435

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25758

Manifesta inammissibilita' - per contraddittorieta' e perplessita' nella prospettazione e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede parametri normativi di riferimento per la conciliazione delle controversie tributarie. Precedenti: - sent. n. 286 del 1999 e ord. nn. 233 e 373 del 1999 sull'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate e argomentate in modo contraddittorio o perplesso. L.T.

Massima n. 25759

Manifesta inammissibilita' - per contraddittorieta' e perplessita' nella prospettazione e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della Costituzione, nelle parti in cui: a) consente, senza limiti ed in via permanente, la conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie; b) attribuisce al giudice la verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita' della conciliazione delle controversie tributarie. Precedenti: - sent. n. 286 del 1999 e ord. nn. 233 e 373 del 1999 sull'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate e argomentate in modo contraddittorio o perplesso. L.T.

Massima n. 25760

Manifesta inammissibilita' - per contraddittorieta' e perplessita' nella prospettazione e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 4-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 impugnato, in riferimento agli artt. 23 e 97 della Costituzione, nelle parte in cui demanda al dirigente dell'ufficio la determinazione delle condizioni della proposta e dell'accettazione della conciliazione delle controversie tributarie. Precedenti: - sent. n. 286 del 1999 e ord. nn. 233 e 373 del 1999 sull'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate e argomentate in modo contraddittorio o perplesso. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione;

dell'art. 48, comma 5, del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della Costituzione;

dell'art. 37, comma 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 23 e 97 della Costituzione;

Sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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