Corte costituzionale
Ordinanza n. 316/2000
Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 316/2000
- Data di deposito
- 20 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:316
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 5, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 25561
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui pero' nessuna specifica censura e' stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quo', in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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