Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/2000
Corte cost., ord. 19 luglio 2000, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/2000
- Data di deposito
- 19 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge della Regione siciliana n. 35 del 15 settembre 1997
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 126, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
Massime
Massima n. 25548
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settmbre 1997, n. 35, censurato, in riferimento agli artt. 1, 48 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporti la cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo elettorale comunale. Va, infatti, osservato che: a) l'art. 1 della Costituzione non puo' dirsi violato in quanto da tale norma costituzionale nulla puo' direttamente desumersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei singoli soggetti; b) la disposizione denunciata appare comunque compatibile con i principi costituzionali relativi alla forma di governo delle autonomie locali, secondo quanto si desume anche dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (che, per quel che riguarda i rapporti fra gli organi della Regione, non ha abolito la sfiducia consiliare nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio diretto dal corpo elettorale, prevedendo che alla sfiducia consegua lo scioglimento del consiglio regionale); c) non puo' dirsi violato l'art. 97 della Costituzione nella cui sfera di applicabilita' non rientrano i rapporti fra gli organi di governo del comune, i quali assumono, relativamente all'ambito proprio dell'ente locale, valenza intrinsecamente politica (e non amministrativa); d) la censura riferita all'art. 48 della Costituzione e' priva di qualsiasi, pur minima, motivazione. Precedenti: - sent. n. 109/1968 sulla sfera di applicabilita' dell'art. 1 della Costituzione. - sent. n. 107/1996 e n. 453 /1990 sulla non richiamabilita' del parametro di cui all'art. 97 della Costituzione con riguardo ai rapporti fra gli organi di governo del comune. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) sollevata, in riferimento agli articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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