Corte costituzionale

Ordinanza n. 249/2000

Corte cost., ord. 28 giugno 2000, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
249/2000
Data di deposito
28 giugno 2000
Data di decisione
21 giugno 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 25470

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - denunciato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe di concedere la liberazione condizionale e la semiliberta' ai condannati che, pur avendo raggiunto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e non abbiano goduto a tale data di permessi premio - in quanto, nel motivare la rilevanza della suddetta questione, il giudice 'a quo' non indica quale delle due misure egli intenderebbe in concreto applicare, pur trattandosi di misure non cumulabili ed alternative, per le quali la legge richiede diversi requisiti e condizioni di ammissione. Dal che l'incertezza assoluta del contenuto della questione. - Sulla sufficienza del conseguimento di un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, v., peraltro, sentenza n. 137/1999. M.R.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000.

Il presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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