Corte costituzionale
Ordinanza n. 248/2000
Corte cost., ord. 28 giugno 2000, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 248/2000
- Data di deposito
- 28 giugno 2000
- Data di decisione
- 21 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 3, comma 3, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 25469
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 125, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "nella parte in cui, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, individua nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio il giudice territorialmente competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati da un organo centrale dello Stato, anche quando l'atto impugnato, sia rivolto esclusivamente ad un unico e determinato soggetto situabile in una data circoscrizione territoriale da un criterio di collegamento certo, preesistente ed obiettivo quale e' la residenza". Il TAR rimettente non era infatti (piu') legittimato a sollevare detta questione una volta che nel giudizio 'a quo' era gia' stato proposto dall'amministrazione ricorso per regolamento di competenza. - V. la sentenza n. 241/2000 e, con riguardo alla previa proposizione del regolamento di giurisdizione, nn. 239/1989, 173/1981, 43/1980. M.R.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2000
Il presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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