Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/2000
Corte cost., ord. 27 gennaio 2000, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/2000
- Data di deposito
- 27 gennaio 2000
- Data di decisione
- 17 gennaio 2000
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
- art. 102, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 105, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 101, Costituzione
Massime
Massima n. 25134
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore dell'ufficio, nei confronti del Parlamento, nelle persone dei Presidenti 'pro-tempore' della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 105 Cost., in relazione all'art. 9, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) - nella parte in cui prevede che <<i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 [decadenza e dispensa dal servizio dei giudici di pace] sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura>> -, per carenza del requisito soggettivo. Infatti, posto che in ordine a tal requisito la Corte ha piu' volte affermato che la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali ad essere parte nei conflitti di attribuzione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale; nella fattispecie, il ricorrente e' manifestamente privo della legittimazione attiva perche' agisce quale <<coordinatore>> dell'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - Cfr. O. nn. 244/1999 e 340/1999.
Per questi motivi
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
i poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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