Corte costituzionale
Ordinanza n. 201/2000
Corte cost., ord. 16 giugno 2000, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 201/2000
- Data di deposito
- 16 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:201
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993
- art. 2, comma 1, periodo IV, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 25411
Manifesta inammissibilita' - perche' la prospettazione del rimettente e' perplessa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, censurato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la deducibilita' dalla imposta sulle successioni delle spese di ultima malattia sostenute dal coerede il quale abbia rinunciato all'eredita' L.T.
Massima n. 25412
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 e dell'art. 2, comma 1, quarto periodo, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, censurati - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nella parte in cui consentono l'applicazione, a partire dal 10 gennaio 1992, delle tariffe di estimo rideterminate ai sensi del menzionato d.lgs. n. 568 del 1993, limitatamente alle imposte dirette e quindi con esclusione di tutti gli altri settori impositivi - e in particolare dell'imposta sulle successioni - per i quali la decorrenza della facolta' di applicazione delle suddette tariffe risulta fissata al 10 gennaio 1994. Va, infatti, osservato che: a) gli ambiti impositivi posti a raffronto non sono omogenei e a tale disomogeneita' fa riscontro anche una diversita' di meccanismi di tassazione; b) come questa Corte ha avuto occasione di affermare, il carattere facoltativo della valutazione forfettaria ovvero automatica dei beni non comporta alcun attentato alla capacita' contributiva del soggetto tassato, considerata la non cogenza del criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali che comporta la liberta' del contribuente di dichiarare un valore inferiore a quello tabellare qualora ritenga questo incongruo. Precedenti: sent. n. 211/1998, richiamata in merito al principio secondo cui il criterio di determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali non e' cogente. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara: la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze