Art. 24 — (Art. 17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2, legge n. 880/1986) Spese mediche e spese funerarie

Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all'apertura della successione.

Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.

Testo aggiornato al 2026-09-08. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.