Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/2000

Corte cost., ord. 13 giugno 2000, n. 195

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
195/2000
Data di deposito
13 giugno 2000
Data di decisione
7 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:195

Norme oggetto del giudizio

  • art. 509, comma 5, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Parametri

Massime

Massima n. 25403

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 509, comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 censurato - in riferimento agli artt. 3, 4, 38, comma secondo, 97, comma primo, della Costituzione e ai principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consente al personale scolastico statale di fruire, oltreche' dei benefici ex art. 15, comma secondo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 anche della facolta' (spettante a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici) di permanere in servizio, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo. Va, infatti, rilevato che il trattenimento in servizio oltre i limiti di eta' costituisce una eccezione alla regola posta in tema di limiti di eta' che spetta al legislatore, nella sua ampia discrezionalita', di prevedere, salva la diversa valutazione - sotto il profilo costituzionale - del prolungamento del servizio attivo stabilito rispettivamente: a) per il conseguimento del minimo della pensione; b) senza alcun riflesso diretto sulla pensione (per essere gia' stato raggiunto il periodo massimo); c) per il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo (godendo solo il primo di protezione costituzionale). Nella specie la suddetta discrezionalita', esercitata in modo non arbitrario, si riferisce ad una fattispecie nella quale non viene in considerazione il bene costituzionalmente protetto (del conseguinmento della pensione al minimo) e che, per il suo carattere eccezionale, non puo' considerarsi lesiva neppure del principio di cui all'art. 97, comma primo, della Costituzione (tanto piu' in quanto il prolungarsi in servizio oltre i limiti non e' sempre indice di accrescimento dell'efficienza organizzativa). D'altra parte, non possono considerarsi violati i principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 in quanto la disposizione denunciata e', in realta', perfettamente armonica rispetto a tali principi sia sotto l'aspetto del contenimento della spesa pubblica sia sotto il profilo della riduzione del divario esistente, anche per i limiti di eta', tra sistemi pensionistici pubblici e privati. - sentenze nn. 422/1994, 162/1997, 327/1999 e ordinanza n. 380/1994, richiamate in merito al principio secondo cui relativamente all'eta' pensionabile deve riconoscersi al legislatore una ampia discrezionalita' - sentenze nn. 162/1997 e 227/1997 richiamate in ordine al principio secondo cui la prosecuzione del rapporto di impiego oltre il limite di eta' costituisce una eccezione che richiede una sua specifica disciplina e non puo' essere disposta d'ufficio. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione ed ai principi della delega contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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