Corte costituzionale
Ordinanza n. 152/2000
Corte cost., ord. 24 maggio 2000, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 152/2000
- Data di deposito
- 24 maggio 2000
- Data di decisione
- 22 maggio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:152
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25328
Il principio di buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale. - cfr. da ultimo, l'ordinanza n. 30/2000 e le sentenze nn. 281/1995 e 376/1993. A.M.M.
Massima n. 25329
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo, emesso nelle materie soggette al rito del lavoro, di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile (locazione, comodato e affitto), debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto. La carenza di tale espressa indicazione - che il giudice 'a quo' vorrebbe emendare con una pronunzia additiva per rendere piu' agevole al debitore ingiunto l'individuazione delle forme della opposizione in materie in cui il collegamento con il rito speciale e' meno evidente che in quella del lavoro - nulla, infatti, ha a che vedere con il principio di imparzialita' e buon andamento della amministrazione (v. massima A), ne' con i precetti della eguaglianza e della difesa, venendo qui invece in rilievo il principio della legale conoscenza delle norme, tanto piu' perche' la parte e' tenuta ad avalersi, per l'opposizione al decreto ingiuntivo del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di individuare il rito applicabile in relazione alla 'causa petendi' della domanda. Per di piu', in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 447 bis c.p.c., anche in materia di locazione, e' applicabile l'orientamento, gia' consolidatosi in materia di controversie di lavoro, per cui l'opposizione erroneamente proposta con citazione, invece che con ricorso, produce gli stessi effetti se depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 stesso codice. - v. l'ordinanza n. 936/1988 sulla diversita' di disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello del lavoro; cfr. le sentenze n. 347/1987 e 61/1980, sul principio di legale conoscenza delle norme. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione dal pretore di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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