Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/2000

Corte cost., ord. 12 maggio 2000, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/2000
Data di deposito
12 maggio 2000
Data di decisione
11 maggio 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:137

Parametri

Massime

Massima n. 25285

E' ammissibile - in quanto sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla deliberazione di quest'ultima concernente la comunicazione politica e l'informazione del servizio radiotelevisivo nella campagna referendaria 2000. Sotto il profilo soggettivo, va infatti confermata la legittimazione dei ricorrenti che trae fondamento dalla titolarita' ad essi spettante, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, e va, egualmente, riconosciuta la legittimazione passiva dell'organo parlamentare, in quanto competente a dichiarare definitivamente la volonta' della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella materia dell'informazione e della propaganda concernente il procedimetno referendario. Esiste, infine, la materia di un conflitto, dal momento che i ricorrenti deducono il 'vulnus' ad attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 75, da parte della deliberazione impugnata, nella parte in cui essa disciplina la comunicazione istituzionale. - v. ordinanza n. 131 del 1997 (richiamata), per la legittimazione dei promotori di referendum abrogativi. - v. sentenza n. 49 del 1998 e ordinanza n. 171 del 1997 (richiamate), per la legittimazione, in sede di conflitto, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Massima n. 25286

E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai presentatori e promotori dei referendum abrogativi indetti per il 21 maggio 2000, nei confronti della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto quest'ultima, pur godendo di una posizione di particolare indipendenza, esercita attribuzioni disciplinate dalla legge ordinaria, prive di uno specifico rilievo costituzionale, quindi non idonee a fondare la competenza a dichiarare definitivamente la volonta' di uno dei poteri dello Stato. - cfr. ordinanza n. 226 del 1995 (richiamata), sul difetto di legittimazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Massima n. 25287

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'atto impugnato - nella specie, deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi -, rivolta dai ricorrenti promotori dei referendum abrogativi del 2000 nel conflitto tra poteri che li vede opposti alla predetta Commissione parlamentare, restando in ogni caso impregiudicata la questione in ordine all'ammissibilita' in tal genere di conflitti dell'istituto della sospensiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in riferimento alla deliberazione da essa emanata, indicata in epigrafe;

Dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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