Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/2000
Corte cost., ord. 3 maggio 2000, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/2000
- Data di deposito
- 3 maggio 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 3, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 17, comma 2, legge n. 114 del 13 aprile 1977
Parametri
Massime
Massima n. 25273
Manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione, in quanto prevede che gli accertamenti in rettifica, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, da parte di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, siano notificati al solo marito. Identica questione, infatti, e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sulla scorta di considerazioni che, analogamente, valgano ad escludere la violazione dell'art. 29 e dell'art. 24 della Costituzione, in ordine al quale ultimo, non risulta addotta dal giudice rimettente ragione alcuna che induca a disattendere l'interpretazione adeguatrice della norma censurata gia'prospettata dalla Corte. Inconferente e', infine, il riferimento all'art. 15 della Costituzione. V., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la sentenza n. 184/1989, le ordinanze nn. 4/1998 e 36/1998, mentre, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, v. la sentenza n. 184/1989 e le ordinanze nn. 187/1991, 301/1998 e 316/1987. A. M. M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione, dal pretore di Udine con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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