Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2000

Corte cost., ord. 3 maggio 2000, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2000
Data di deposito
3 maggio 2000
Data di decisione
13 aprile 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 4, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 17, comma 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 17, comma 3, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 17, comma 2, legge n. 114 del 13 aprile 1977

Parametri

Massime

Massima n. 25273

Manifesta infondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione, in quanto prevede che gli accertamenti in rettifica, in caso di dichiarazione congiunta dei redditi, da parte di coniugi non legalmente ed effettivamente separati, siano notificati al solo marito. Identica questione, infatti, e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sulla scorta di considerazioni che, analogamente, valgano ad escludere la violazione dell'art. 29 e dell'art. 24 della Costituzione, in ordine al quale ultimo, non risulta addotta dal giudice rimettente ragione alcuna che induca a disattendere l'interpretazione adeguatrice della norma censurata gia'prospettata dalla Corte. Inconferente e', infine, il riferimento all'art. 15 della Costituzione. V., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la sentenza n. 184/1989, le ordinanze nn. 4/1998 e 36/1998, mentre, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, v. la sentenza n. 184/1989 e le ordinanze nn. 187/1991, 301/1998 e 316/1987. A. M. M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 29 e 53 della Costituzione, dal pretore di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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