Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/2000
Corte cost., ord. 18 aprile 2000, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/2000
- Data di deposito
- 18 aprile 2000
- Data di decisione
- 13 aprile 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, codice penale
- art. 445, codice di procedura penale
- art. 222, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 444, codice di procedura penale
- art. 218, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 218, comma 5, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 218, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 25250
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. - V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, sollevata - in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione - dal pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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