Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1999
Corte cost., sent. 23 marzo 1999, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1999
- Data di deposito
- 23 marzo 1999
- Data di decisione
- 12 marzo 1999
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
- art. 22, comma 2, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
- art. 27, comma 3, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
- art. 22, comma 3, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
- art. 27, comma 1, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
- art. 22, comma 1, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
- art. 23, comma 1, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
Parametri
- art. 21, legge n. 196 del 24 giugno 1997
- art. 12, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett. f), statuto regione Sicilia
- art. 20, legge n. 196 del 24 giugno 1997
- art. 97, Costituzione
- art. 22, legge n. 196 del 24 giugno 1997
- legge n. 451 del 19 luglio 1994
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 2, lett. r), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 3, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 14, decreto legge n. 299 del 16 maggio 1994
- art. 51, Costituzione
Massime
Massima n. 24585
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 12, 14 e 17, lettera f) dello Statuto speciale di autonomia e agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1995) Cost., nei confronti della legge, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1997 e recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia", con censure particolarmente rivolte agli artt. 19, comma secondo, 22, primo, secondo e terzo comma, 23, primo comma, e 27, primo e terzo comma, concernenti, rispettivamente, piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, progetti di utilita' collettiva e disposizioni speciali per gli uffici giudiziari e le prefetture, lavori socialmente utili, settori di impiego, e relativi supporti e rilevazione di dati, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dopo l'instaurazione del giudizio, infatti, la delibera legislativa in questione e' stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate, che pertanto - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione e le modalita', con atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto. - Nello stesso senso, da ultimo, S. nn. 339 e 216/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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