Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1999

Corte cost., sent. 23 marzo 1999, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1999
Data di deposito
23 marzo 1999
Data di decisione
12 marzo 1999
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
  • art. 22, comma 2, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
  • art. 27, comma 3, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
  • art. 22, comma 3, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
  • art. 27, comma 1, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
  • art. 22, comma 1, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997
  • art. 23, comma 1, legge della Regione siciliana del 28 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24585

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 12, 14 e 17, lettera f) dello Statuto speciale di autonomia e agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1995) Cost., nei confronti della legge, approvata dall'Assemblea regionale il 28 luglio 1997 e recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia", con censure particolarmente rivolte agli artt. 19, comma secondo, 22, primo, secondo e terzo comma, 23, primo comma, e 27, primo e terzo comma, concernenti, rispettivamente, piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, progetti di utilita' collettiva e disposizioni speciali per gli uffici giudiziari e le prefetture, lavori socialmente utili, settori di impiego, e relativi supporti e rilevazione di dati, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dopo l'instaurazione del giudizio, infatti, la delibera legislativa in questione e' stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate, che pertanto - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione e le modalita', con atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto. - Nello stesso senso, da ultimo, S. nn. 339 e 216/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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