Corte costituzionale
Sentenza n. 7/1999
Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/1999
- Data di deposito
- 21 gennaio 1999
- Data di decisione
- 18 gennaio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
- art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 7, comma 2, n. 7, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 24402
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 24 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui sottopone ad imposta di registro le disposizioni enunciate negli atti dell'autorita' giudiziaria, in quanto: a) - con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (in relazione all'art. 7, comma 2, n. 7, l. n. 825 del 1971) - posto che, diversamente dalla normativa previgente (r.d. n. 3270 del 1923), il d.P.R. n. 634 del 1972, trasfuso nel t.u. n. 131 del 1986, consente alle parti (anche se esse abbiano violato la legge tributaria e non abbiano provveduto alla registrazione di atti che vi erano soggetti) di allegarli o enunciarli ugualmente negli atti processuali, ne' vieta al giudice di porli alla base della propria decisione (artt. 63 comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972 e 65 comma 6, d.P.R. n. 131 del 1986), anche se gli atti stessi devono poi essere inviati all'ufficio del registro, per essere sottoposti alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione; e che la "ratio" della legge di delegazione e' stata proprio quella di eliminare il divieto di allegare o enunciare in giudizio atti non registrati, e non gia' di esentare dall'imposta di registro ne' gli atti giudiziari, ne' quelli in essi enunciati - la tassazione si riferisce non a qualunque generica enunciazione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione, sicche' nel dovere di regolarizzare fiscalmente questi atti determinanti per la pronuncia non si ravvisa alcun ostacolo "al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", ostacolo che la legge delega imponeva di rimuovere; b) - con riferimento all'art. 24 Cost. - posto che, se l'atto enunciato (e per questo motivo tassato) era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; e che, ciononostante, la legge consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo a base della propria decisione - tale garanzia non puo' comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito, mentre, se l'atto enunciato e' soggetto a tassazione in caso d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro; c) - con riferimento all'art. 53 Cost. (principio di capacita' contributiva, sotto il profilo dell'assenza di attualita' di tale capacita') - posto che il principio ha carattere oggettivo, perche' si riferisce ad indici rivelatori di ricchezza e non gia' a situazioni concrete del contribuente; e che, nel caso di specie, l'indice di capacita' contributiva assunto dal legislatore consiste nel fatto del compimento di determinati atti giuridici - la stessa norma impugnata chiarisce che e' sottoposta a tassazione la sola parte dell'atto enunciato (soggetto a registrazione in caso d'uso) non ancora eseguita (cioe' quella su cui verte il rapporto giuridico controverso: art. 21, comma 3, d.P.R. n. 634 del 1972). - S. nn. 45/1963, 100/1964, 157/1969, 141/1993, 315/1994, 14/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con ordinanza del 6 marzo 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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