Corte costituzionale

Sentenza n. 464/1999

Corte cost., sent. 30 dicembre 1999, n. 464

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
464/1999
Data di deposito
30 dicembre 1999
Data di decisione
15 dicembre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:464

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25075

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa dello Stato in quanto, nel processo di provenienza, in seguito alla provvisoria iscrizione a ruolo del tributo, da parte del Comune di Genova, nella misura intera, con relative soprattasse e interessi, la adita Commissione tributaria aveva disposto, a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sospensione dell'esecuzione. L'accoglimento della istanza di sospensione, infatti, lascia impregiudicata la problematica della legittimita' della norma impugnata, quanto meno in ordine alle conseguenze del ritardo dei pagamenti. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25076

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), sono inammissibili i profili relativi alla pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, Cost., invocati dalla parte privata interveniente. A prescindere infatti dall'assoluta estraneita' alla materia del criterio di progressivita' previsto dall'invocato parametro-criterio che attiene al sistema (impositivo) tributario nel suo complesso, e non certamente alla fase della riscossione - va ribadito che l'ambito del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale resta delimitato dall'ordinanza del giudice 'a quo', che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere "i termini e i motivi" delle questioni sottoposte alla Corte. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25077

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito). Infatti, sia che si ritenga che la disposizione impugnata consenta - come affermato dal giudice 'a quo' - la iscrizione provvisoria del totale del tributo, o imponga, invece - come ha sostenuto la difesa dello Stato - una iscrizione frazionata, la prospettata incostituzionalita' non sussiste. Atteso che, per quanto riguarda il primo dei profili dedotti (disparita' di trattamento), la TA.R.SU., per natura, per soggetto impositore, per modalita' di commisurazione della tassa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra gettito complessivo e costo di esercizio, si differenzia dalle imposte cui e' direttamente applicabile l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pertanto il legislatore non e' tenuto, sul piano costituzionale, ad una identita' di scelte in ordine ai tempi e modalita' di esazione e iscrizione a ruolo provvisorio. Mentre, per quanto attiene al secondo profilo, va rilevato che l'adeguata tutela dei propri diritti attraverso la possibilita' riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il legislatore, ne' l'indifferenziata sospensione 'ope legis' della esecuzione per il fatto della impugnazione, ne' una graduazione o frazionamento della esazione coattiva. Dovendosi anche tener conto, in proposito, che se, per il principio della esecutivita' degli atti provenienti da un'autorita' nell'esercizio di pubblici poteri, il ricorrente e' tenuto ad adempiere, egli puo' pur sempre chiedere, al tempo stesso (a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), alla adita commissione tributaria, in presenza di danno grave ed irreparabile, la sospensione dell'esecuzione: sospensione che, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere provvisoriamente disposta anche con provvedimento del presidente del collegio. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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