Corte costituzionale
Sentenza n. 464/1999
Corte cost., sent. 30 dicembre 1999, n. 464
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 464/1999
- Data di deposito
- 30 dicembre 1999
- Data di decisione
- 15 dicembre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:464
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 72, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 53, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 25075
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), va respinta l'eccezione di inammissibilita' per difetto di rilevanza, avanzata dalla difesa dello Stato in quanto, nel processo di provenienza, in seguito alla provvisoria iscrizione a ruolo del tributo, da parte del Comune di Genova, nella misura intera, con relative soprattasse e interessi, la adita Commissione tributaria aveva disposto, a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sospensione dell'esecuzione. L'accoglimento della istanza di sospensione, infatti, lascia impregiudicata la problematica della legittimita' della norma impugnata, quanto meno in ordine alle conseguenze del ritardo dei pagamenti. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25076
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in via incidentale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), sono inammissibili i profili relativi alla pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, Cost., invocati dalla parte privata interveniente. A prescindere infatti dall'assoluta estraneita' alla materia del criterio di progressivita' previsto dall'invocato parametro-criterio che attiene al sistema (impositivo) tributario nel suo complesso, e non certamente alla fase della riscossione - va ribadito che l'ambito del giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale resta delimitato dall'ordinanza del giudice 'a quo', che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere "i termini e i motivi" delle questioni sottoposte alla Corte. red.: S. Pomodoro
Massima n. 25077
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale) nella parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto - in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie - definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo (nella specie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TA.R.S.U.) possa essere disposta per il solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito). Infatti, sia che si ritenga che la disposizione impugnata consenta - come affermato dal giudice 'a quo' - la iscrizione provvisoria del totale del tributo, o imponga, invece - come ha sostenuto la difesa dello Stato - una iscrizione frazionata, la prospettata incostituzionalita' non sussiste. Atteso che, per quanto riguarda il primo dei profili dedotti (disparita' di trattamento), la TA.R.SU., per natura, per soggetto impositore, per modalita' di commisurazione della tassa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra gettito complessivo e costo di esercizio, si differenzia dalle imposte cui e' direttamente applicabile l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pertanto il legislatore non e' tenuto, sul piano costituzionale, ad una identita' di scelte in ordine ai tempi e modalita' di esazione e iscrizione a ruolo provvisorio. Mentre, per quanto attiene al secondo profilo, va rilevato che l'adeguata tutela dei propri diritti attraverso la possibilita' riconosciuta a tutti di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il legislatore, ne' l'indifferenziata sospensione 'ope legis' della esecuzione per il fatto della impugnazione, ne' una graduazione o frazionamento della esazione coattiva. Dovendosi anche tener conto, in proposito, che se, per il principio della esecutivita' degli atti provenienti da un'autorita' nell'esercizio di pubblici poteri, il ricorrente e' tenuto ad adempiere, egli puo' pur sempre chiedere, al tempo stesso (a norma dell'art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), alla adita commissione tributaria, in presenza di danno grave ed irreparabile, la sospensione dell'esecuzione: sospensione che, in caso di eccezionale urgenza, puo' essere provvisoriamente disposta anche con provvedimento del presidente del collegio. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze