Corte costituzionale
Sentenza n. 390/1999
Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 390/1999
- Data di deposito
- 22 ottobre 1999
- Data di decisione
- 13 ottobre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 309, comma 2, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- legge n. 121 del 25 marzo 1985
- art. 9, n. 2, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 18 febbraio 1984
- art. 6, legge n. 824 del 5 giugno 1930
- art. 5, comma 1, legge n. 824 del 5 giugno 1930
Parametri
Massime
Massima n. 25017
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui da' esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), <<laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilita' di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilita' di revoca 'ad libitum' dell'incarico>>. Posto, infatti, che la lesione del principio di eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnati di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul presupposto che solo per i primi, nell'ambito del personale docente della scuola, sia prevista la annualita' dell'incarico; tale premessa e' inesatta sia relativamente all'assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale docente, sia relativamente alla configurazione dell'assoluta precarieta' degli insegnati di religione. Invero, sotto il primo aspetto, il conferimento dell'insegnamento per incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato, sempre previste dalla comune disciplina scolastica; sotto il secondo aspetto, proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui al provv. P.C.M. 21 luglio 1995) prevede che l'incarico annuale degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico, con le specificita' ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera (art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312). - Cfr. S. n. 343/1999, con la quale e' stata dichiarata non fondata una questione di legittimita' costituzionale relativa alla mancata partecipazione degli insegnanti di religione a sessioni di abilitazione ed a concorsi riservati. red. G. Leo
Massima n. 25021
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4, 35 e 97 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui da' esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), <<laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilita' di essere inseriti nell'organico dei docenti, e con possibilita' di revoca 'ad libitum' dell'incarico>>. Premesso, infatti, che il principio di buon andamento dell'amministrazione non impone un modello organizzativo nell'inquadramento del personale e dunque consente, sempre nei limiti della ragionevolezza e non arbitrarieta', non superati nel caso in esame, diversita' di disciplina che riguardino categorie di dipendenti; gli artt. 4 e 5 Cost., se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la conservazione del posto di lavoro, ne' tanto meno, tale diritto <<garantisce la stabilita' della sede, quale vorrebbe conseguire l'ordinanza di rimessione>>. - Sul principio di buon andamento dell'amministrazione, v. S. nn. 63/1998 e 217/1997, 'ex plurimis'. - Sui parametri degli artt 4 e 35 Cost., v., tra le molte, S. nn. 419/1993, 219/1993 e 1/1986. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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