Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1999

Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 342

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
342/1999
Data di deposito
22 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:342

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, e segg., legge n. 11 del 7 gennaio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 25005

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario), i quali, nel prevedere la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario, contrasterebbero, a parere dei giudici rimettenti, con l'art. 24 Cost., non potendosi ritenere garantito il diritto di difesa in tutti i casi in cui - come nella specie - il relativo esercizio e' reso <<anche semplicemente piu' difficoltoso>>. Infatti - posto che, in base alle disposizioni impugnate, la partecipazione al dibattimento di imputati di taluni gravi reati che si trovino in stato di detenzione carceraria avviene a distanza, mediante un apposito sistema di collegamento audiovisivo, qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero qualora - come nel caso in esame - si tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento a norma dell'art. 41-'bis', comma 2, dell'ordinamento penitenziario; e che, in tali ipotesi, cio' che occorre, sul piano costituzionale, e' che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione - nessun effetto distorsivo puo' nella fattispecie ritenersi direttamente riconducibile alle disposizioni oggetto di impugnativa, poiche' le stesse, lungi dal limitarsi a delineare i mezzi processuali o tecnici <<attraverso i quali realizzare gli obiettivi perseguiti>>, hanno tracciato un esauriente sistema di <<risultati>>, che si presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono cautelare il diritto dell'imputato di <<partecipare>>, e quindi di difendersi, per tutta la durata del dibattimento. Atteso anche che detto sistema e' ovviamente preservato dal potere-dovere del giudice del dibattimento di effettuare il necessario controllo circa l'impiego di strumenti e di modalita' tecniche attraverso le quali si perviene a quel livello di effettivita' partecipativa che il legislatore ha inteso doverosamente garantire, e di assicurare comunque la piena esplicazione della difesa anche con la presenza dell'imputato in aula, quando in concreto quella finalita' non sia altrimenti raggiungibile per inadeguatezza del mezzo tecnico. red.: G. Leo

Massima n. 25006

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 10 Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario) - i quali, nel prevedere la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario, violerebbero, secondo i giudici rimettenti, il predetto parametro costituzionale, <<giacche' l'art. 6, lettere c) e d), della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo assicurano all'accusato il diritto di interrogare i testimoni nelle stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la possibilita', quindi, di intervenire tempestivamente tramite il difensore>> -, in quanto, sia pure con modalita' particolari, la partecipazione al dibattimento dell'imputato deve rispondere al canone della <<effettivita'>>, cosi' da far risultare adeguatamente garantita la possibilita', per l'imputato stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi diritti. D'altra parte, poiche' fra le dichiarate esigenze che la normativa in esame ha inteso soddisfare, ha assunto un rilievo essenziale quella di consentire la rapida celebrazione dei dibattimenti per gravi reati nei confronti di imputati detenuti, non puo' non derivare da cio' una significativa assonanza proprio con l'indicato strumento dell'ordinamento internazionale, particolarmente attento nel rimarcare la necessita' che i processi, specie se a carico di imputati in stato di detenzione, si svolgano in tempi ragionevolmente brevi. red.: G. Leo

Massima n. 25007

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. - degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche' modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario) - i quali, nel prevedere la partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui all'art. 41-'bis' dell'ordinamento penitenziario, introdurrebbero, a parere dei giudici rimettenti, una disparita' di trattamento tra imputati a seconda della contestazione elevata, compromettendo al tempo stesso la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 Cost. -, in quanto le peculiarita' che caratterizzano la sottoposizione all'eccezionale regime di cui all'art. 41-'bis' citato, secondo la configurazione ed i limiti ad esso impressi dalla giurisprudenza della Corte, e le specifiche connotazioni che qualificano i procedimenti per i quali la normativa impugnata trova applicazione, da un lato giustificano adeguatamente la particolarita' della disciplina e, dall'altro, impediscono di ritenere vulnerata la presunzione di non colpevolezza. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catania, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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