Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1999
Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1999
- Data di deposito
- 21 gennaio 1999
- Data di decisione
- 18 gennaio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:3
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24407
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato, in riferimento al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed al diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), nella parte in cui limiterebbe la possibilita' di sanare in sede giudiziale la morosita', impedendo in tal modo la risoluzione del contratto, al procedimento per convalida di sfratto, escludendola nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento, nel quale, secondo la regola comune, dalla data della domanda di risoluzione il debitore inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione (art. 1453, terzo comma, cod. civ.). E' difatti possibile interpretare l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 nel senso che la sanatoria in giudizio della morosita' sia ammessa anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento, come del resto ha ritenuto - diversamente dall'orientamento prevalente della Corte di cassazione, fatto proprio dal giudice rimettente - un altro orientamento della stessa giurisprudenza di legittimita' e come sostiene larga parte della dottrina e della giurisprudenza di merito; e cio' sia perche' la previsione della facolta' di sanare la morosita' in giudizio e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni scaduti a tal fine previsto non menzionano in alcun modo, si' che se ne possa dedurre che si riferiscano esclusivamente ad esso, il procedimento per convalida di sfratto, sia perche' gli effetti del pagamento dei canoni scaduti nella sede giudiziale possono astrattamente prodursi tanto nella procedura sommaria di sfratto per morosita' quanto in quella ordinaria di risoluzione per inadempimento, rispondendo alla medesima finalita' di contemperamento dell'interesse del locatore a ricevere tempestivamente il corrispettivo con l'interesse del conduttore a non essere privato dell'abitazione, essendo inoltre la disciplina delle modalita' e dei termini del pagamento egualmente compatibile con l'articolazione di entrambi i procedimenti. Questa diversa interpretazione, superando i dubbi di legittimita' proposti dal giudice rimettente, deve essere preferita. - Cfr. S. n. 2/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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