Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1999

Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
3/1999
Data di deposito
21 gennaio 1999
Data di decisione
18 gennaio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:3

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24407

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato, in riferimento al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) ed al diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.), nella parte in cui limiterebbe la possibilita' di sanare in sede giudiziale la morosita', impedendo in tal modo la risoluzione del contratto, al procedimento per convalida di sfratto, escludendola nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento, nel quale, secondo la regola comune, dalla data della domanda di risoluzione il debitore inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione (art. 1453, terzo comma, cod. civ.). E' difatti possibile interpretare l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 nel senso che la sanatoria in giudizio della morosita' sia ammessa anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento, come del resto ha ritenuto - diversamente dall'orientamento prevalente della Corte di cassazione, fatto proprio dal giudice rimettente - un altro orientamento della stessa giurisprudenza di legittimita' e come sostiene larga parte della dottrina e della giurisprudenza di merito; e cio' sia perche' la previsione della facolta' di sanare la morosita' in giudizio e la regolamentazione del termine per il pagamento dei canoni scaduti a tal fine previsto non menzionano in alcun modo, si' che se ne possa dedurre che si riferiscano esclusivamente ad esso, il procedimento per convalida di sfratto, sia perche' gli effetti del pagamento dei canoni scaduti nella sede giudiziale possono astrattamente prodursi tanto nella procedura sommaria di sfratto per morosita' quanto in quella ordinaria di risoluzione per inadempimento, rispondendo alla medesima finalita' di contemperamento dell'interesse del locatore a ricevere tempestivamente il corrispettivo con l'interesse del conduttore a non essere privato dell'abitazione, essendo inoltre la disciplina delle modalita' e dei termini del pagamento egualmente compatibile con l'articolazione di entrambi i procedimenti. Questa diversa interpretazione, superando i dubbi di legittimita' proposti dal giudice rimettente, deve essere preferita. - Cfr. S. n. 2/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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