Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1999

Corte cost., sent. 30 giugno 1999, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
270/1999
Data di deposito
30 giugno 1999
Data di decisione
24 giugno 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, lettera c), legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 24902

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 Cost., l'art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino. La norma impugnata, infatti, limitandosi a vietare di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, contiene una formulazione letterale che appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza, e rivela, pertanto, aspetti irragionevoli e contrastanti con i valori della protezione della famiglia e della tutela del minore, in relazione ai casi di parto prematuro, nei quali e' notoriamente indispensabile che il bambino sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur in astensione obbligatoria dal lavoro, non puo' svolgere alcuna attivita' per assistere il figlio ricoverato nelle strutture ospedaliere, ed e', invece, obbligata a riprendere l'attivita' lavorativa quando il bambino deve essere assistito a casa. - Cfr. S. nn. 332/1988 e 1/1987, nelle quali la Corte ha osservato che <<l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' previsto dall'art. 4, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna, considera e protegge il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre>>.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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