Corte costituzionale
Sentenza n. 200/1999
Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/1999
- Data di deposito
- 28 maggio 1999
- Data di decisione
- 24 maggio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 5, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 4, comma 1, lett. a) numero 3, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Parametri
- art. 4, comma 1, lett.a,n.2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 24697
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a, n. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale, disponendo che per gli immobili concessi in superficie soggetto passivo dell'imposta e' il concedente (del diritto di superficie) e non il proprietario superficiario della costruzione, violerebbe il criterio direttivo fissato dalla richiamata disposizione della legge-delega, che individuerebbe quale soggetto passivo dell'I.C.I. il proprietario in genere dei fabbricati e, quindi, anche il proprietario superficiario, in quanto - posto che, in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali; che il legislatore, con la norma denunciata, colmando una lacuna della legge di delegazione, ha inteso assoggettare all'I.C.I., e non gia' escludere dalla stessa, il titolare del diritto di superficie, in analogia a quanto disposto dalla stessa norma per il titolare del diritto di usufrutto, uso e abitazione; che, mancando nella legge-delega un qualsiasi riferimento al superficiario quale soggetto passivo dell'I.C.I., il legislatore delegato ha ritenuto di individuare nel concedente il soggetto passivo dell'imposta, accordandogli al tempo stesso il diritto di rivalsa nei confronti del superficiario, che, in tal modo, viene a risultare il soggetto effettivamente inciso dal tributo; e che, tuttavia, nella diversa ipotesi della proprieta' superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione, pur esistendo due beni (la costruzione e il suolo), oggetto di distinti diritti di proprieta', l'I.C.I. sara' dovuta, ai sensi dell'art. 3, n. 1, d.lgs. n. 504 del 1992, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restando invece escluso il concedente proprietario del suolo, per l'ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile ne' come area edificabile, ne' come terreno agricolo (art. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 504 del 1992) non rientra nel novero di quei beni che l'art. 1 dello stesso decreto dichiara tassabili ai fini ICI - dovendo, in base alla predetta interpretazione, affermarsi l'assoggettabilita' all'ICI del proprietario superficiario del fabbricato, la norma denunciata si sottrae alla censura di eccesso di delega, formulata sulla base di una differente lettura. - S. nn. 356/1996, 65/1999.
Massima n. 24698
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 3, l. n. 421 del 1992 e 5 d.lgs. n. 504 del 1992 - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - laddove assoggetterebbero alla medesima base imponibile i fabbricati posseduti dal proprietario e quelli posseduti dal proprietario superficiario a tempo determinato, in quanto, siccome il dubbio di costituzionalita' investe l'entita' della imposta dovuta dal contribuente, appare manifesta l'inesistenza, nella specie, del necessario nesso di pregiudizialita' della sua soluzione rispetto al giudizio di merito che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, e' limitato all'"an" dell'imposizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), numero 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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