Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1999

Corte cost., sent. 28 maggio 1999, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/1999
Data di deposito
28 maggio 1999
Data di decisione
24 maggio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, legge n. 19 del 7 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 24758

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, in quanto, <<considerando la disposizione nella sua compiutezza, essa non e' affatto irragionevole>>. Infatti, il previo svolgimento del processo penale giustifica i termini <<brevi>> introdotti dalla normativa in esame, i quali trovano fondamento nella esigenza di definire sollecitamente il procedimento, evitando situazioni di incertezza dannose per il buon andamento dell'amministrazione e lesive della posizione personale del dipendente condannato. Inoltre, i termini posti dal testo unico del 1957 non hanno identica natura, poiche' solo quelli a garanzia della regolarita' del contraddittorio hanno carattere inderogabile, mentre gli altri possono essere congruamente ridotti dall'amministrazione procedente. Pertanto, una corretta lettura dell'art. 9, comma 2, esclude i pericoli <<di compressione temporale e di alterazione dell'assetto procedurale>> paventati dai giudici 'a quibus'. - <<Sull'interpretazione conforme ai principi costituzionali quale obbligo del giudice 'a quo'>>, v, tra le molte, S. nn. 354/1997, 356/1996, 456/1989, e, di recente, O. nn. 147/1998 e 7/1998. - V., altresi', S. n. 971/1988, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale della <<destituzione automatica>>; cfr., inoltre, S. nn. 240/1997, 363/1996, 126/1995, 134/1992, 415/1991 e 104/1991. - V., pure, S. n. 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, S. n. 1128/1988. red.: G. Leo

Massima n. 24759

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 4, 24 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, in quanto, premesso che la norma denunciata non lede in alcun modo il diritto al lavoro e alla difesa, dal momento che l'incolpato ha immediato interesse alla sollecita definizione del procedimento - e, d'altra parte, i termini stabiliti a garanzia del contraddittorio dal testo unico del 1957 possono essere rispettati senza superare i novanta giorni previsti dalla disposizione in oggetto, potendosi congruamente ridurre gli altri a disposizione dell'amministrazione, la quale non e' tenuta a compiere autonomi accertamenti istruttori - ; neppure sussiste il temuto "vulnus" dell'art. 97 Cost., giacche' gli inconvenienti messi in luce dai Collegi rimettenti non discendono dalla norma di per se' considerata, ma da comportamenti omissivi delle singole amministrazioni, censurabili in altra sede. Ne consegue che le predette doglianze attengono non tanto al meccanismo normativo introdotto dalla norma impugnata, ma a sue abnormi modalita' di applicazione. - Cfr. S. n. 11/1998 e O. n. 396/1997 'ex multis'. red.: G. Leo

Massima n. 24760

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), il quale, prevedendo che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro novanta giorni, stabilisce - a parere del giudice 'a quo' - un termine non congruo quando il procedimento disciplinare sia instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (cosiddetto <<patteggiamento>>: art. 444 cod. proc. pen.). Invero, se la contrazione dei termini a disposizione dell'amministrazione per l'espletamento dell'attivita' istruttoria e' giustificabile quando i fatti risultino accertati all'esito del dibattimento, non cosi' puo' dirsi nel caso di specie, in quanto l'applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che e' tipica del rito ordinario; le parti, infatti, possono chiedere il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446 cod. proc. pen.). E' quindi evidente che non vale per la conclusione del procedimento disciplinare - che l'amministrazione potra' instaurare dopo aver preso cognizione della sentenza di patteggiamento - il termine introdotto dall'art. 9, comma 2, ma la disciplina generale posta dal testo unico del 1957. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e dalla VI sezione dello stesso Consiglio, nonché dai Tribunali amministrativi regionali per la Liguria e il Piemonte, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze