Corte costituzionale
Sentenza n. 181/1999
Corte cost., sent. 20 maggio 1999, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/1999
- Data di deposito
- 20 maggio 1999
- Data di decisione
- 12 maggio 1999
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- (sede ref), deliberazione sezioni riunite Corte dei conti del 22 dicembre 1997
- 98, delib. Corte conti - Collegio reg. contr. Puglia n. 1 del 11 maggio 1998
- 98, delib. Corte conti-sez. centr. contr. - ad.pl. n. 16
- 97SRCNTR, deliberazione sezioni riunite Corte dei conti n. 1 del 5 dicembre 1997
- 98, delib. Corte conti-sez. centr. contr. - ad.pl. n. 5 del 18 dicembre 1997
- 97, deliberazione sezioni riunite Corte dei conti n. 1 del 13 giugno 1997
- 97, deliberazione Corte dei conti - sez. enti locali n. 19 del 19 dicembre 1997
- determinazione Corte conti-Sez. contr.aff.com.int. del 19 novembre 1997
Parametri
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 6, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 121, Costituzione
- art. 71, statuto regione Puglia
- art. 123, Costituzione
- art. 5, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 4, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 24, Costituzione
- art. 3, comma 5, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 127, Costituzione
Massime
Massima n. 24738
Perche' possa sorgere conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, occorre che la negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente e direttamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisce il precedente logico e giuridico, non ne ripeta identicamente il contenuto e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione. (Nella specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia in relazione alla deliberazione del Collegio regionale di controllo della Corte dei conti n. 1 dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale del controllo da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e di altri atti presupposti dello stesso, la Corte ha respinto una eccezione di inammissibilita' del ricorso avanzata dall'Avvocatura dello Stato, escludendo che il provvedimento impugnato potesse essere considerato mero atto esecutivo delle determinazioni assunte dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella deliberazione n. 1 del 13 giugno 1997 (Regolamento per l'organizzazione di collegi regionali di controllo della Corte dei conti e di una sezione di controllo della Corte dei conti per gli affari comunitari e internazionali). - Da ultimo, S. n. 215/1996.
Massima n. 24739
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato devono considerarsi tardive, e percio' inammissibili, le censure che, estranee ai motivi del ricorso, vengano prospettate per la prima volta nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza. (Nella specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia in relazione alla deliberazione del Collegio regionale di controllo della Corte dei conti n. 1 dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale di controllo da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e di altri atti presupposti dello stesso, la Corte, in base al suddetto principio, ha ritenuto inammissibile la censura con cui, a sostegno della illegittimita' degli atti impugnati, si afferma che l'istituzione dei Collegi regionali di controllo sarebbe avvenuta con un atto di natura regolamentare, quale la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997, in contrasto con le disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'autonomia delle competenze regionali, e in particolare con la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 108 Cost.).
Massima n. 24740
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia, nei confronti del Presidente del Consiglio, in relazione alla deliberazione del Collegio regionale della Corte dei conti n. 1 dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale del controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e a diversi altri atti presupposti della stessa, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, Collegio di controllo per la Regione Puglia, procedere, secondo i criteri e per le finalita' indicati in motivazione, all'esame del rendiconto della Regione stessa, relativo all'esercizio finanziario 1997. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, l'inclusione nel programma di controllo, da parte del provvedimento impugnato, dell'esame del rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1997, e la estensione dell'esame anche alle serie storiche degli anni precedenti, non possono assumersi a elementi indicativi di un intento della Corte dei conti di procedere ad una verifica del documento contabile in se', e in tal modo esorbitare dalle competenze ad essa assegnate dalla legge n. 20 del 1994, in quanto i consuntivi, nello svolgimento dei riscontri, vengono in realta' assunti semplicemente come strumenti di analisi e comparazione nel controllo sulla gestione dell'amministrazione. Come dimostra la stessa deliberazione impugnata la' dove, nel premettere che costituiranno oggetto di esame, oltre ai rendiconti, anche i corrispondenti bilanci di previsione annuali e pluriennali, indica, quale fine dell'analisi, "quello di verificare gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di raffrontare, con i programmi approvati, i risultati ottenuti", e conclude che dell'esito delle verifiche "il collegio riferira' al Consiglio regionale della Puglia"; e come confermano anche gli altri atti impugnati, con il richiamo che la deliberazione delle Sezioni riunite del 13 giugno 1997, n. 1, espressamente fa ai "particolari limiti" al compito demandato all'organo di controllo, posti dal succitato art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 1994, e con la precisazione dell'altra deliberazione delle Sezioni riunite 5 dicembre 1997, n. 1 (paragrafo 2.3), che il compito di riscontro dei Collegi sulle amministrazioni regionali e' finalizzato alla redazione di un referto sull'esercizio 1997 "fondato" sul rendiconto della Regione, e quindi, come e' lecito arguire, non tale da avere ad oggetto il rendiconto stesso. Cosi' inteso, dunque, il programma di controllo in questione, sfugge anche alle altre censure formulate dalla ricorrente: di violazione delle norme degli artt. 5, 121, 123 e 127 Cost., e dell'art. 71 dello statuto della Regione Puglia - che non consentirebbero al Collegio di controllo di interferire nel procedimento legislativo nel quale il conto consuntivo e' esaminato e approvato - e degli artt. 24, secondo comma, 35, primo comma, 5 e 125 Cost., in relazione all'assunto - pur esso fuori di luogo - che con la delibera in questione l'organo di controllo abbia voluto arbitrariamente rifarsi ad un paradigma riconducibile a quello proprio dei giudizi di parificazione previsti dagli artt. 38-43 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, per il rendiconto generale dello Stato, e da altre disposizioni di legge per il rendiconto di talune delle Regioni a statuto speciale. - V., riguardo alla legge n. 20 del 1994, particolarmente, S. nn. 29/1995 e 470/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti,
Collegio di controllo per la Regione Puglia, procedere, secondo i
criteri e per le finalità indicati in motivazione, all'esame del
rendiconto della Regione stessa, relativo all'esercizio finanziario
1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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