Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1999

Corte cost., sent. 14 maggio 1999, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/1999
Data di deposito
14 maggio 1999
Data di decisione
10 maggio 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:169

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997
  • determinazione Commissione controllo reg. Veneto n. 3243 del 20 ottobre 1997
  • determinazione Commissione controllo reg. Veneto n. 3242 del 20 ottobre 1997

Parametri

  • art. 1, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 17, comma 3, legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 9, legge n. 86 del 9 marzo 1989
  • art. 9, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 18, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997
  • art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 4, legge n. 86 del 9 marzo 1989
  • art. 125, comma 1, Costituzione
  • art. 5, Costituzione
  • art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997
  • art. 118, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
  • art. 117, Costituzione
  • art. 99, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 8, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • legge regionale Lombardia n. 34 del 30 agosto 1997
  • art. 9, comma 2, legge n. 86 del 9 marzo 1989
  • art. 9, par.1,l.c), direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
  • art. 9, comma 3, legge n. 86 del 9 marzo 1989

Massime

Massima n. 24702

In accoglimento dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia ed Umbria, deve dichiararsi che non spetta allo Stato disciplinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997 le modalita' di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Di conseguenza tale decreto - che, al fine di "garantire l'omogeneita' di applicazione della direttiva comunitaria" (art. 1, comma 1) dispone che le suddette deroghe vengano adottate dalle Regioni "d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole", precisando gli elementi che le Regioni sono tenute ad indicare (art. 2) ed inoltre nell'estendere (art. 3) la disciplina delle condizioni e modalita' di applicazione delle deroghe anche all'ipotesi della cattura per la cessione a fini di richiamo, di cui all'art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individua nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (art. 4) l'autorita' abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate - e' annullato. Se e' vero, infatti, che le attribuzioni che incontestabilmente spettano alle Regioni in tema di caccia non consentono, anche a tener conto dell'ulteriore trasferimento di competenze operato in loro favore dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, il disconoscimento delle competenze che, in materia di tutela della fauna selvatica, restano, comunque, affidate allo Stato e che sono tali da riverberarsi - come la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare - anche sulla disciplina delle modalita' della caccia stessa, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, cio' pero' non significa che lo Stato sia legittimato ad intervenire, riguardo alle deroghe in questione, sulla base di presupposti e secondo modalita' che non siano quelli richiesti dall'ordinamento. Il che appunto si verifica nel caso di specie, in quanto, sia che il provvedimento impugnato si consideri atto di natura regolamentare, sia che lo si qualifichi atto di indirizzo e coordinamento - a parte, nella prima ipotesi, la mancanza, nel procedimento seguito, di una deliberazione collegiale del Governo, e dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato o della stessa Conferenza Stato-Regioni, previsti, rispettivamente, dall'art. 4, commi 4 e 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, per la emanazione di regolamenti in materie di spettanza regionale e, nella seconda, la mancanza di una delibera del Consiglio dei ministri, adottata previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, secondo le regole oggi desumibili dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 1998) - e' decisivo in proposito che l'esercizio della potesta' regolamentare, o della funzione di indirizzo e coordinamento, sia avvenuto senza un supporto legislativo, in ambo i casi necessario. Supporto legislativo che comunque non potrebbe certo rinvenirsi nell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, posto che il potere di modifica degli elenchi delle specie cacciabili, da tale disposizione disciplinato, va tenuto distinto dal potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria, dalla legge n. 157 del 1992, peraltro, in alcun modo regolato. - Cfr. S. nn. 278/1993 e 323/1998, nonche', in particolare, S. n. 272/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24703

A rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della Regione Veneto, annullare le delibere della Giunta regionale n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997, aventi oggetto l'applicazione, al regime delle specie cacciabili per il periodo 11 ottobre - 31 dicembre 1997, delle deroghe, alle limitazioni e ai divieti stabiliti, previste dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) 79/409/CEE. Il disposto comunitario richiede, infatti, per la sua concreta attuazione nell'ordinamento interno, una normativa nazionale che valuti e ponderi i vari interessi che vengono in rilievo e che non sono certamente soltanto quelli connessi all'esercizio venatorio. E poiche' tale normativa non e' rintracciabile nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - la quale, a sua volta, pur avendo all'art. 1, comma 4, recepito espressamente la direttiva comunitaria, si limita a prevedere il potere di variazione degli elenchi delle specie cacciabili - di conseguenza e' da escludere che - in tale situazione, le Regioni possano provvedere - come preteso dalla ricorrente - ad attivare autonomamente le deroghe, in quanto l'esercizio di un siffatto potere si rifletterebbe sulla tutela minima delle specie protette, il cui nucleo va visto, in realta', come la risultante di una serie di opzioni qualitative concernenti le singole specie animali, cacciabili o non, che non puo' essere incisa e alterata da contrastanti scelte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a condizione di creare incertezze sull'estensione della stessa sfera protetta come interesse unitario. E cio' - anche in considerazione del carattere meramente facoltativo, secondo la norma della direttiva, dell'attivazione delle deroghe - senza che venga a configurarsi un inadempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. - V. la precedente massima A. Cfr. anche, in particolare, S. n. 577/1990, nonche', da ultimo, S. n. 168/1999. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che:

non spetta allo Stato disciplinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997 le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e di conseguenza annulla detto decreto;

spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della Regione Veneto, annullare le delibere della Giunta regionale n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997, aventi ad oggetto l'applicazione delle deroghe al regime della specie cacciabili per il periodo 11 ottobre-31 dicembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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