Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1999

Corte cost., sent. 10 maggio 1999, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/1999
Data di deposito
10 maggio 1999
Data di decisione
29 aprile 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 74 del 6 marzo 1987

Parametri

Massime

Massima n. 24649

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., l'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto - posto che con la sentenza n. 176 del 1992 e' gia' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; e che le stesse ragioni poste a fondamento di tale decisione impongono di accogliere le questioni di legittimita' costituzionale, formulate dai giudici 'a quibus', in termini piu' ampi, in relazione alla totalita' dei tributi oggetto dell'esenzione - il parallelismo, le analogie e la complementarieta' funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non puo' ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancora piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perche' in quest'ultimo la situazione di contrasto fra i coniugi (ai quali occorre assicurare una, se non piu' ampia, almeno pari tutela) presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticita' rispetto alla fase gia' stabilizzata dell'epilogo divorzile, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel piu' breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole. - S. n. 176/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze