Corte costituzionale
Sentenza n. 154/1999
Corte cost., sent. 10 maggio 1999, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/1999
- Data di deposito
- 10 maggio 1999
- Data di decisione
- 29 aprile 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 24649
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., l'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto - posto che con la sentenza n. 176 del 1992 e' gia' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; e che le stesse ragioni poste a fondamento di tale decisione impongono di accogliere le questioni di legittimita' costituzionale, formulate dai giudici 'a quibus', in termini piu' ampi, in relazione alla totalita' dei tributi oggetto dell'esenzione - il parallelismo, le analogie e la complementarieta' funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non puo' ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancora piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perche' in quest'ultimo la situazione di contrasto fra i coniugi (ai quali occorre assicurare una, se non piu' ampia, almeno pari tutela) presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticita' rispetto alla fase gia' stabilizzata dell'epilogo divorzile, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel piu' breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole. - S. n. 176/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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