Corte costituzionale
Sentenza n. 140/1999
Corte cost., sent. 22 aprile 1999, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/1999
- Data di deposito
- 22 aprile 1999
- Data di decisione
- 14 aprile 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:140
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione giunta regione Lombardia n. 23995 del 13 gennaio 1997
- legge n. 419 del 30 novembre 1998
- legge della Regione Lombardia n. 31 del 11 luglio 1997
- decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997
Parametri
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 24631
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Lombardia, in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 23995 del 13 gennaio 1997 (recante determinazioni in merito alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993 relativamente all'istituto dell'accreditamento ai fini delle convenzioni delle strutture pubbliche e private con il Servizio sanitario), va respinta la eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Regione per essere stato il ricorso proposto, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della sanita'. Infatti, anche se il Ministro - in mancanza della delega del Presidente del Consiglio richiesta dall'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - non era legittimato a sollevare il conflitto, certamente lo era il Presidente del Consiglio e cio' toglie rilevanza al vizio denunciato. - Cfr. S. n. 172/1983.
Massima n. 24632
E' inammissibile, per tardivita', il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Lombardia, sorto in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 23995 del 13 gennaio 1997 (recante determinazioni in merito alle disposizioni all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993 relativamente all'istituto dell'accreditamento ai fini delle convenzioni delle strutture pubbliche e private con il Servizio sanitario), in quanto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 4 aprile 1997) e' stato proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (24 gennaio 1997). L'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa invero decorrere il termine per produrre il ricorso per conflitto di attribuzione "dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato", con richiamo a criterio identico a quello previsto per la giustizia amministrativa, e comunque, nel caso, trattandosi di atto per il quale, rispetto al Presidente del Consiglio, non si puo' fare questione di soggetto contemplato o al quale si riferisce l'atto, o di destinatario di specifica comunicazione, la conoscenza legale coincide con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. - Nello stesso senso, su caso del tutto analogo, S. n. 286/1985. - Sulla data di decorrenza del termine previsto dall'art. 39, secondo comma, legge n. 87 del 1953, v. inoltre S. nn. 611/1987, 158/1976 e 132/1976.
Massima n. 24633
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio di attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". Il provvedimento impugnato, infatti - a prescindere dall'intervenuto annullamento parziale dello stesso con tre pronunce del TAR Lazio, che peraltro non risultano ne' oggetto di pronuncia di sospensione dell'esecutivita' ne' passate in giudicato - e' insuscettibile di ulteriore applicazione nella Regione Lombardia e pertanto non puo' produrre alcun pregiudizio lesivo per la sfera delle competenze della ricorrente, essendo stato sostituito, per il futuro, dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, che ai fini del previsto riordino del servizio sanitario regionale, si e' ad esso adeguata - e dalla conseguente deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 1998, n. 6/38133, mentre, per il periodo anteriore, in seguito alla dichiarazione di inammissibilita', con questa stessa sentenza, del conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23995 del 13 gennaio 1997, rimane incontestato l'assetto derivante da questa deliberazione. Che' se poi si considera, nella sua portata e nei suoi effetti, la nuova normativa statale in materia (legge 30 novembre 1998, n. 419) che all'atto di indirizzo e coordinamento 'de quo' fa anche, fra l'altro, espresso richiamo - deve senz'altro ritenersi sopravvenuto un difetto di interesse della Regione alla risoluzione del conflitto. - V. la precedente massima B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Lombardia, nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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