Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1999

Corte cost., sent. 2 aprile 1999, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1999
Data di deposito
2 aprile 1999
Data di decisione
24 marzo 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:109

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24589

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 76 Cost. (in relazione all'art. 2 punto 100 l. 16 febbraio 1987 n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale): - l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagraza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; - l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida; sia perche', con riferimento all'art. 3 Cost., la diversita' della situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare, rispetto a quelle di chi sia stato colpito da un provvedimento di arresto o fermo, non e' tale da giustificare un trattamento cosi' discriminatorio, al punto che la prima situazione sia ritenuta meritevole di equa riparazione e la seconda, pur se ricorrano presupposti analoghi, venga invece dal legislatore completamente ignorata; sia perche', con riferimento agli altri parametri costituzionali evocati, in una materia che non tollera franchigie temporali di alcuna autorita', l'arresto o il fermo sono trattati dal legislatore, ai fini dell'equa riparazione, come se fossero provvedimenti che non ledono la liberta' personale; sia perche', con specifico riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 2, punto 100, l. n. 81/1987), nella legge di delegazione e' ben presente l'esigenza che tutte le offese arrecate alla liberta' personale mediante "ingiusta detenzione" siano riparate, indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l'autorita' dalla quale la restrizione provenga (e cio', conformemente all'art. 5, comma quinto, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, il quale prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta); sia, infine, perche', con specifico riferimento agli artt. 2 e 13 Cost., e' gia' stato posto in luce il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione ed e' stato chiarito che, in presenza di una lesione della liberta' personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento "ex post", in ragione della qualita' del bene offeso si deve avere riguardo unicamente alla oggettivita' della lesione stessa. - S. nn. 310/1996 e 446/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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