Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/1999
Corte cost., ord. 26 marzo 1999, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/1999
- Data di deposito
- 26 marzo 1999
- Data di decisione
- 22 marzo 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 5, legge n. 267 del 7 agosto 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24539
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto - premesso che essa concerne una regola di valutazione probatoria destinata a circoscrivere la utilizzabilita' ai fini della decisione di merito delle dichiarazioni rese durante le indagini dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen.; e che la normativa censurata attiene alla formazione ed alla valutazione della prova nel giudizio dibattimentale, ed e' pertanto estranea alla disciplina della udienza preliminare, nella quale il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, dai quali puo' trarre ogni elemento di convincimento ai fini del rinvio a giudizio o della pronuncia di non luogo a procedere - deve escludersi che la disposizione denunciata possa essere applicata dal giudice che assume anticipatamente, mediante incidente probatorio, una prova la cui valutazione e utilizzazione e' comunque riservata al giudice del dibattimento. Ne consegue che la questione risulta sollevata da un giudice che non ha alcuna veste per dare applicazione alla regola della quale lamenta la mancanza. - V. S. n. 77/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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