Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1999

Corte cost., ord. 26 marzo 1999, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
99/1999
Data di deposito
26 marzo 1999
Data di decisione
22 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 5, legge n. 267 del 7 agosto 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24539

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto - premesso che essa concerne una regola di valutazione probatoria destinata a circoscrivere la utilizzabilita' ai fini della decisione di merito delle dichiarazioni rese durante le indagini dai soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen.; e che la normativa censurata attiene alla formazione ed alla valutazione della prova nel giudizio dibattimentale, ed e' pertanto estranea alla disciplina della udienza preliminare, nella quale il giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, dai quali puo' trarre ogni elemento di convincimento ai fini del rinvio a giudizio o della pronuncia di non luogo a procedere - deve escludersi che la disposizione denunciata possa essere applicata dal giudice che assume anticipatamente, mediante incidente probatorio, una prova la cui valutazione e utilizzazione e' comunque riservata al giudice del dibattimento. Ne consegue che la questione risulta sollevata da un giudice che non ha alcuna veste per dare applicazione alla regola della quale lamenta la mancanza. - V. S. n. 77/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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