Corte costituzionale
Ordinanza n. 78/1999
Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 78/1999
- Data di deposito
- 18 marzo 1999
- Data di decisione
- 11 marzo 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:78
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 6, comma 5, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 6, comma 2, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 513, comma 2, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 24527
Vanno restituiti gli atti ai giudici 'a quibus' affinche' verifichino se, alla stregua della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio, la Corte, con la predetta decisione, ha inciso sul quadro normativo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), avendo dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2-'bis' e 4, del codice di procedura penale>>, ed avendo affermato, in relazione a questioni coinvolgenti le disposizioni transitorie, che spetta ai giudici 'a quibus' valutare se le questioni possano considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, <<che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pordenone, al Tribunale di Roma, al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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