Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1999
Corte cost., ord. 12 marzo 1999, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1999
- Data di deposito
- 12 marzo 1999
- Data di decisione
- 8 marzo 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:67
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24543
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., in quanto la medesima questione, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 354 del 1996, a nulla rilevando l'ulteriore parametro, art. 97 Cost., erroneamente indicato dal giudice 'a quo'. - S. n. 354/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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