Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1999

Corte cost., ord. 12 marzo 1999, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
67/1999
Data di deposito
12 marzo 1999
Data di decisione
8 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:67

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24543

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost., in quanto la medesima questione, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., e' gia' stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 354 del 1996, a nulla rilevando l'ulteriore parametro, art. 97 Cost., erroneamente indicato dal giudice 'a quo'. - S. n. 354/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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