Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/1999
Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/1999
- Data di deposito
- 4 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 513, comma 2, codice di procedura penale
- art. 513, comma 1, codice di procedura penale
- legge n. 267 del 7 agosto 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24491
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Invero, il giudice rimettente impugna genericamente l'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), formulando censure al regime di utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato (comma 1) e dall'imputato in un procedimento connesso (comma 2), mentre l'unica posizione rilevante nel giudizio 'a quo' risulta essere quella del coimputato disciplinata dal comma 1 della norma impugnata. red.: G. Leo
Massima n. 24492
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione dell'ordinanza di rimessione - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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