Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/1999
Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/1999
- Data di deposito
- 4 marzo 1999
- Data di decisione
- 24 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:55
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24464
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito) - nella parte in cui esclude le ammissibilita' della opposizione all'esecuzione per contestare in via generale la impignorabilita' dei beni - sollevata con riferimento agli artt. 1, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e secondo, e 113, commi primo e secondo, Cost., in quanto il giudice rimettente ha omesso di specificare quale sia la norma che consente di pervenire all'asserita applicabilita' della disposizione impugnata al caso concreto (la questione era stata sollevata nel corso di un giudizio in cui l'esecutato, con ricorso ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ., aveva proposto opposizione avverso il pignoramento mobiliare effettuato dal concessionario locale del servizio di riscossione dei tributi, per il recupero coattivo dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni - ICIAP - relativa agli anni dal 1989 al 1992, eccependo l'impignorabilita' dei beni siccome indispensabili all'esercizio della professione). - S. nn. 239/1997, 26/1998; O. n. 359/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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