Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1999

Corte cost., ord. 25 febbraio 1999, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
45/1999
Data di deposito
25 febbraio 1999
Data di decisione
22 febbraio 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24471

E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., essendo stata prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate diversa da quella gia' seguita dallo stesso giudice rimettente ed applicata nel procedimento principale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 236, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), e degli artt. 30-bis, quarto comma, e 30-ter, settimo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), impugnati nella parte in cui non consentirebbero di applicare nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio gli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., i quali, per il procedimento di esecuzione, prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza rimettente, avendo disposto che della fissazione dell'udienza in camera di consiglio fosse dato avviso alle parti ed al difensore, ha fatto applicazione di regole, desunte dal sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di reclamo in materia di permessi premio, in conformita' del resto ad una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha affermato che in tale materia trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.). - Cfr. O. nn. 337/1994 e 237/1996; S. n. 53/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 30-bis quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbrazio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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