Corte costituzionale
Ordinanza n. 431/1999
Corte cost., ord. 19 novembre 1999, n. 431
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 431/1999
- Data di deposito
- 19 novembre 1999
- Data di decisione
- 8 novembre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:431
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, n. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 77, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 2, n. 103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 25014
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, nn. 67 e 103, l. 6 febbraio 1987, n. 81), Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di un precedente giudizio di responsabilita' riguardante il medesimo fatto storico attribuito all'imputato, gia' riconosciuto la sussistenza del reato, in quanto e' stato piu' volte affermato che, nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialita' del giudice, l'art. 34 fa riferimento alle situazioni in cui i termini della relazione di incompatibilita' intercorrono all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regiudicanda, mentre i casi in cui la funzione pregiudicante e' espressa fuori del procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e della ricusazione; ed in quanto, nel caso di specie, la supposta funzione pregiudicante risulta espressa in un diverso procedimento, di natura civile, avente quindi oggetto non assimilabile a quello penale, per di piu' riguardante l'accertamento della responsabilita' di un soggetto diverso da quello che figura come imputato nel procedimento 'a quo'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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