Corte costituzionale

Ordinanza n. 431/1999

Corte cost., ord. 19 novembre 1999, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
431/1999
Data di deposito
19 novembre 1999
Data di decisione
8 novembre 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:431

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25014

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, nn. 67 e 103, l. 6 febbraio 1987, n. 81), Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di un precedente giudizio di responsabilita' riguardante il medesimo fatto storico attribuito all'imputato, gia' riconosciuto la sussistenza del reato, in quanto e' stato piu' volte affermato che, nell'ambito dei rapporti tra gli istituti apprestati dal codice di rito a garanzia dell'imparzialita' del giudice, l'art. 34 fa riferimento alle situazioni in cui i termini della relazione di incompatibilita' intercorrono all'interno del medesimo procedimento, o comunque nell'ambito di una vicenda processuale sostanzialmente unitaria riguardante la medesima regiudicanda, mentre i casi in cui la funzione pregiudicante e' espressa fuori del procedimento rientrano nella sfera di applicazione della astensione e della ricusazione; ed in quanto, nel caso di specie, la supposta funzione pregiudicante risulta espressa in un diverso procedimento, di natura civile, avente quindi oggetto non assimilabile a quello penale, per di piu' riguardante l'accertamento della responsabilita' di un soggetto diverso da quello che figura come imputato nel procedimento 'a quo'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 (in relazione all'art. 2, numeri 67 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata di Abbiategrasso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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