Corte costituzionale
Ordinanza n. 410/1999
Corte cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 410/1999
- Data di deposito
- 29 ottobre 1999
- Data di decisione
- 25 ottobre 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:410
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 82 del 15 marzo 1991
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 13, comma 3, 'ter', decreto-legge n. 8 del 15 gennaio 1991
- decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24989
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 25 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 13-ter, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356) in quanto, in base ad esso, per i provvedimenti di ammissione a misure alternative alla detenzione e a benefici equiparati, adottabili, in deroga alle norme vigenti, nei confronti dei collaboratori di giustizia titolari di speciale programma di protezione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - configurabile ormai come "diritto vivente" - per effetto dell'elezione di domicilio presso la sede della Commissione centrale per i servizi di protezione, prevista come obbligatoria dall'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, e' territorialmente competente, in ogni caso, il Tribunale di sorveglianza di Roma. I motivi per i quali la questione e' stata sollevata (introduzione, di fatto, con deroga sostanziale alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, di un giudice speciale; sottrazione del processo rieducativo del detenuto, in contrasto con il principio di emenda, al magistrato che ha giurisdizione e sorveglianza sull'istituto carcerario in cui si trova; possibilita' che il Tribunale di sorveglianza di Roma, in contrasto con il principio del giudice precostituito, cessi di essere competente in seguito ad eventuale trasferimento della Commissione centrale ad altra sede, ecc.) sono stati infatti gia' esaminati e respinti dalla sentenza n. 227 del 1999 (pronunciata dopo l'ordinanza di rimessione) con cui la Corte la ha gia' dichiarata priva di fondamento, senza che, peraltro, in aggiunta ad essi, ne vengano ora dedotti dei nuovi. - V. S. n. 227/1999 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter comma 3, del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli art. 102, primo e secondo comma, 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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