Corte costituzionale
Ordinanza n. 398/1999
Corte cost., ord. 22 ottobre 1999, n. 398
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 398/1999
- Data di deposito
- 22 ottobre 1999
- Data di decisione
- 13 ottobre 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:398
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 9, decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
- art. 412-bis, comma 3, codice di procedura civile
- art. 19, decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
- art. 69, comma 3, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
- art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 24946
Nell'esame delibativo previsto dall'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa al di fuori del processo, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle disposizioni, in materia di controversie di lavoro, dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) e dell'art. 412-bis, comma terzo, cod. proc. pen. (come modificato dal comma 9 dello stesso art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998) nelle parti in cui condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa proponibilita' (e non gia', come prima di dette modifiche e come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, la mera procedibilita') delle domande giudiziali al decorso del termine, rispettivamente di sessanta giorni (per il rapporto di lavoro privato) e di novanta giorni (per quello pubblico) dalla promozione, presso le competenti sedi, del prescritto tentativo di conciliazione, deve essere dichiarato, per l'accertata inesistenza della materia di un conflitto (art. 37, quarto comma, citato) la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, inammissibile. Le contestate norme - che, secondo il Pretore, in quanto lesive, per la limitazione temporale da esse posta all'esercizio del diritto del lavoratore, degli artt. 24 e 3, nonche' - in relazione ai su richiamati principi della legge di delega - degli artt. 76 e 77 Cost., non avrebbero potuto essere incluse dal Governo nei decreti legislativi dallo stesso emanati - sono infatti palesemente inidonee, per il loro contenuto, a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, giacche' recano una disciplina che riguarda unicamente le modalita' dell'esercizio dell'azione e, dunque, interessano solo il diritto di difesa delle parti, la cui prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali attribuzioni. Mentre e' chiaro che il ricorrente, nel chiedere alla Corte, nella stessa ordinanza-ricorso con cui ha avviato il conflitto, di sollevare a sua volta, in via pregiudiziale, in riferimento ai su richiamati parametri, nei confronti delle suddette norme, una questione di legittimita' costituzionale - concernente peraltro l'oggetto stesso del conflitto - tende solo ad ottenere surrettiziamente una declaratoria di illegittimita' costituzionale di detta normativa, laddove, a tal fine, ben avrebbe potuto utilizzare - non potendosene di certo escludere l'attivabilita' in concreto - il normale strumento del giudizio incidentale nel corso dei processi (a suo dire gia') instaurati davanti a lui.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Pretore di Brescia nei confronti del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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