Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1999

Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/1999
Data di deposito
28 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:369

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24847

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi secondo e terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, l. 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dalla norma, di contenuto analogo, di cui all'art. 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - che consente al giudice di espellere lo straniero extracomunitario condannato a pena detentiva non superiore a due anni, sempre che essa non debba essere sospesa - in quanto le censure formulate dal giudice 'a quo' muovono dall'erroneo presupposto interpretativo che l'espulsione costituisca una vera e propria sanzione sostitutiva, mentre essa, pur se disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, deve qualificarsi come misura amministrativa, si' che, una volta chiarita la natura non penale della misura, risultano non pertinenti i profili di illegittimita' costituzionale prospettati. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dalla norma, di contenuto analogo, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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